LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45
NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979
Capo I
OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Art. 37
In attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata ad effettuare nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori interventi finanziari per:
a) contribuire alle spese d' investimento;
b) contribuire alle spese di gestione;
c) disporre attività promozionale e di ricerca.