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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Titolo IV
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I
OGGETTO E DESTINATARI
Art. 44
Sono delegate alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini le seguenti funzioni amministrative concernenti i servizi pubblici di trasporto autofilotranviario di linea per persone, classificati di bacino o urbani ad estensione intercomunale ai sensi del precedente articolo 2:
1) l'emanazione degli atti di legittimazione all'esercizio del servizio ed alla costruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso preordinate, e in particolare:
a) le concessioni di costruzione o di esercizio delle tranvie;
b) le concessioni di costruzione o di esercizio di filovie;
c) le concessioni delle autolinee per il trasporto viaggiatori;
2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, e in particolare:
a) l'approvazione degli orari e delle fermate;
b) l'approvazione dei prontuari tariffari;
c) l'approvazione dei regolamenti aziendali interni ed esterni;
d) la visita sopralluogo dei percorsi e la dichiarazione di idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea;
e) l'intervento nelle inchieste per incidenti e l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie;
f) l'autorizzazione alla immissione, compresa la eventuale deroga alla colorazione, degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;
g) l'autorizzazione all'alienazione degli autoveicoli adibiti al servizio di linea;
h) il nulla - osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea;
i) le visite periodiche ad impianti ed attrezzature per accertare la persistenza dell'idoneità al servizio di trasporto;
l) gli interventi per la repressione dell'abusivismo;
m) l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sugli autobus di linea;
n) la segnalazione ai competenti organi dello Stato delle circostanze di fatto relative alla violazione delle norme di sicurezza;
o) il rilascio delle attestazioni periodiche di regolarità dell'esercizio;
3) la valutazione degli effetti derivanti da interferenze con altri servizi di trasporto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
4) il controllo sulla regolarità della gestione aziendale;
5) il controllo sull'osservanza degli obblighi di trasporto postale, in collaborazione con gli organi statali competenti;
6) la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori ed in particolare l'adozione degli atti seguenti:
a) la decisione sui ricorsi degli agenti avverso il cambiamento di qualifica;
b) la determinazione della misura delle trattenute sugli stipendi per risarcimento danni cagionati alle imprese dai relativi dipendenti;
c) la nomina del consiglio di disciplina;
d) l'approvazione delle eccezioni ai limiti di età per le assunzioni di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento (allegato A) approvato con RD 8 gennaio 1931, n. 148;
7) l'adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti, previsti dalla presente legge:
a) l'elaborazione e l'adozione della proposta di piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 8;
b) il rilascio dell'assenso all'appalto di servizi di trasporto, di cui all'articolo 11, secondo comma;
c) il riconoscimento del diritto di preferenza di cui all' articolo 12;
d) la ricezione della comunicazione del nominativo dei responsabili della regolarità del servizio, di cui all'articolo 20;
e) i provvedimenti d' emergenza per assicurare il ripristino dei servizi, di cui all'art. 21, salva l'immediata comunicazione alla Giunta regionale di eventuali maggiori spese;
f) l'imposizione agli esercenti di servizi pubblici dell' obbligo di assicurare le comunicazioni in caso di pubbliche calamità, di cui all'art. 22;
g) l'assenso all'introduzione sulle linee stagionali di tariffe di andata e ritorno ed all'arrotondamento in deroga della distanza di riferimento, nonchè la ricezione delle tabelle polimetriche, di cui all'art. 24, secondo comma, terzo comma - lett. b) ed ultimo comma;
h) l'assenso all'estensione domenicale della validità degli abbonamenti settimanali e mensili e la promozione di accordi per l'emissione di titoli validi per tratte comuni a più linee, di cui all'art. 25, secondo e terzo comma;
i) l'autorizzazione di trasporto bagagli e colli non accompagnati, di cui all'art. 26, terzo comma;
l) l'assenso all'introduzione, da parte dei Comuni, di ulteriori tipologie di abbonamento nonchè l'autorizzazione all'adozione di tariffe comunali, su linee intercomunali, di cui all'art. 29, 2 e 3 comma;
m) l'autorizzazione all'adozione di abbonamenti cumulativi, di cui all'art. 31, 2 comma;
n) l'approvazione dei regolamenti adottati dalle imprese di gestione riguardanti le condizioni particolari di trasporto, di cui all'art. 35 - ultimo comma;
o) la proposta di adozione sperimentale di nuove tipologie di documenti di viaggio, di cui all'art. 36 - 1 comma;
p) la ricezione e l'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti destinatari dei contributi finanziari o della assegnazione dei beni di cui agli artt. 38 e 42 della presente legge, e loro trasmissione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.
Art. 45
Sono, infine, delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini, nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza di cui all'art. 85, 1 comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, operato dai competenti uffici dello Stato, di cui all'art. 86, 3 comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 46
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali concernenti:
a) la concessione per l'esercizio delle autostazioni, compresa l'approvazione del regolamento di funzionamento e la determinazione delle relative tariffe;
b) la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio degli autofiloservizi urbani che si svolgono esclusivamente nell'ambito territoriale del comune, ad eccezione della vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli che è rimasta alla competenza degli organi dello Stato.
Restano ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporti in concessione decentrata a norma del
DPR 28 giugno 1955, n. 771 Sito esterno, a titolo equiparato di delega regionale.
Capo II
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA
Art. 47
Le funzioni delegate con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 48
L'esercizio delle funzioni delegate dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere e dei servizi;
- promuovere la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 49
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate i soggetti destinatari della delega determinano, con atto motivato dei rispettivi consigli, la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 50
In caso di inerzia dell'ente o dell'organo delegati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 51
La revoca delle funzioni regionali delegate con la pre- 27 sente legge è di norma attuata, mediante legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre mediante legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Art. 52
Gli enti e gli organi delegati debbono, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 53
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini destinatari delle deleghe.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge mansioni inerenti alle funzioni delegate e corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo delegati.
Art. 54
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nonchè di quelle subdelegate con la legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono a carico della Regione.
Gli enti ed organi delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta con dimostrazione analitica delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito dell'accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti ed organi delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire anche in via anticipata e per quote trimestrali.
Gli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono abrogati.
Art. 55
Per la redazione dei piani di bacino le Province e il Circondario di Rimini sono tenuti ad utilizzare i propri uffici e subordinatamente gli uffici dei consorzi di trasporto, dei Comuni interessati e delle aziende municipalizzate.
Per il personale dei predetti uffici si applicano le norme legislative e regolamentari relative alla omnicomprensività delle retribuzioni.
Eventuali incarichi esterni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 56
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, di cui al precedente art. 4, le Amministrazioni provinciali di Ravenna e Forli ed il Comitato circondariale di Rimini esercitano di comune intesa le funzioni delegate ai sensi dei precedenti articoli.
L'intesa, per quanto attiene le funzioni delegate ai sensi del precedente art. 44, ad eccezione del piano di bacino di cui al punto 7 - lettera a), deve intervenire entro trenta giorni dalla data di cui al successivo art. 60. Le relative deliberazioni degli organi delle Amministrazioni provinciali e del Circondario di Rimini sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualora l'intesa non intervenga entro il termine fissato al precedente secondo comma, provvede direttamente la Giunta regionale.

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