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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo I
OGGETTO E DESTINATARI
Art. 44
Sono delegate alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini le seguenti funzioni amministrative concernenti i servizi pubblici di trasporto autofilotranviario di linea per persone, classificati di bacino o urbani ad estensione intercomunale ai sensi del precedente articolo 2:
1) l'emanazione degli atti di legittimazione all'esercizio del servizio ed alla costruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso preordinate, e in particolare:
a) le concessioni di costruzione o di esercizio delle tranvie;
b) le concessioni di costruzione o di esercizio di filovie;
c) le concessioni delle autolinee per il trasporto viaggiatori;
2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, e in particolare:
a) l'approvazione degli orari e delle fermate;
b) l'approvazione dei prontuari tariffari;
c) l'approvazione dei regolamenti aziendali interni ed esterni;
d) la visita sopralluogo dei percorsi e la dichiarazione di idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea;
e) l'intervento nelle inchieste per incidenti e l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie;
f) l'autorizzazione alla immissione, compresa la eventuale deroga alla colorazione, degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;
g) l'autorizzazione all'alienazione degli autoveicoli adibiti al servizio di linea;
h) il nulla - osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea;
i) le visite periodiche ad impianti ed attrezzature per accertare la persistenza dell'idoneità al servizio di trasporto;
l) gli interventi per la repressione dell'abusivismo;
m) l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sugli autobus di linea;
n) la segnalazione ai competenti organi dello Stato delle circostanze di fatto relative alla violazione delle norme di sicurezza;
o) il rilascio delle attestazioni periodiche di regolarità dell'esercizio;
3) la valutazione degli effetti derivanti da interferenze con altri servizi di trasporto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
4) il controllo sulla regolarità della gestione aziendale;
5) il controllo sull'osservanza degli obblighi di trasporto postale, in collaborazione con gli organi statali competenti;
6) la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori ed in particolare l'adozione degli atti seguenti:
a) la decisione sui ricorsi degli agenti avverso il cambiamento di qualifica;
b) la determinazione della misura delle trattenute sugli stipendi per risarcimento danni cagionati alle imprese dai relativi dipendenti;
c) la nomina del consiglio di disciplina;
d) l'approvazione delle eccezioni ai limiti di età per le assunzioni di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento (allegato A) approvato con RD 8 gennaio 1931, n. 148;
7) l'adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti, previsti dalla presente legge:
a) l'elaborazione e l'adozione della proposta di piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 8;
b) il rilascio dell'assenso all'appalto di servizi di trasporto, di cui all'articolo 11, secondo comma;
c) il riconoscimento del diritto di preferenza di cui all' articolo 12;
d) la ricezione della comunicazione del nominativo dei responsabili della regolarità del servizio, di cui all'articolo 20;
e) i provvedimenti d' emergenza per assicurare il ripristino dei servizi, di cui all'art. 21, salva l'immediata comunicazione alla Giunta regionale di eventuali maggiori spese;
f) l'imposizione agli esercenti di servizi pubblici dell' obbligo di assicurare le comunicazioni in caso di pubbliche calamità, di cui all'art. 22;
g) l'assenso all'introduzione sulle linee stagionali di tariffe di andata e ritorno ed all'arrotondamento in deroga della distanza di riferimento, nonchè la ricezione delle tabelle polimetriche, di cui all'art. 24, secondo comma, terzo comma - lett. b) ed ultimo comma;
h) l'assenso all'estensione domenicale della validità degli abbonamenti settimanali e mensili e la promozione di accordi per l'emissione di titoli validi per tratte comuni a più linee, di cui all'art. 25, secondo e terzo comma;
i) l'autorizzazione di trasporto bagagli e colli non accompagnati, di cui all'art. 26, terzo comma;
l) l'assenso all'introduzione, da parte dei Comuni, di ulteriori tipologie di abbonamento nonchè l'autorizzazione all'adozione di tariffe comunali, su linee intercomunali, di cui all'art. 29, 2 e 3 comma;
m) l'autorizzazione all'adozione di abbonamenti cumulativi, di cui all'art. 31, 2 comma;
n) l'approvazione dei regolamenti adottati dalle imprese di gestione riguardanti le condizioni particolari di trasporto, di cui all'art. 35 - ultimo comma;
o) la proposta di adozione sperimentale di nuove tipologie di documenti di viaggio, di cui all'art. 36 - 1 comma;
p) la ricezione e l'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti destinatari dei contributi finanziari o della assegnazione dei beni di cui agli artt. 38 e 42 della presente legge, e loro trasmissione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.
Art. 45
Sono, infine, delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini, nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza di cui all'art. 85, 1 comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, operato dai competenti uffici dello Stato, di cui all'art. 86, 3 comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 46
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali concernenti:
a) la concessione per l'esercizio delle autostazioni, compresa l'approvazione del regolamento di funzionamento e la determinazione delle relative tariffe;
b) la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio degli autofiloservizi urbani che si svolgono esclusivamente nell'ambito territoriale del comune, ad eccezione della vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli che è rimasta alla competenza degli organi dello Stato.
Restano ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporti in concessione decentrata a norma del
DPR 28 giugno 1955, n. 771 Sito esterno, a titolo equiparato di delega regionale.

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