LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45
NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
A partire dall'esercizio finanziario 1980, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla presente legge:
a) concessione di contributi agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori per le spese d' investimento di cui al precedente articolo 38, primo comma, punto 1);
b) acquisto di veicoli da assegnare agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma del precedente art. 38, primo comma, punto 2);
c) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti e di imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma degli artt. 14, 42 e 58 della legge;
d) rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui al precedente art. 8, nonchè delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, concernenti spese d' investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione della approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento alla intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell' art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 58
La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 1980 ad erogare alle imprese private beneficiarie, alla data dell'1 gennaio 1978, una sovvenzione di esercizio per gli autoservizi di linea sostitutivi ed integrativi di ferrovie concesse e trasferiti alla competenza regionale ai sensi del
DPR 24 luglio 1977 n. 616 , in sostituzione dei contributi di cui al precedente art. 42, contributi pari alla sovvenzione di esercizio in atto al predetto 1 gennaio 1978, come risulta dai relativi decreti ministeriali per i servizi di competenza regionale.
I contributi di cui al comma precedente, potranno, per l'anno sopra indicato, subire variazioni in relazione alla quota di costi non coperta dagli introiti del servizio.
Le variazioni predette non potranno in ogni caso considerare costi e disavanzi superiori a quelli ammessi per lo stesso periodo dalle leggi nazionali per le aziende speciali di trasporto.
Art. 59
Con decorrenza dall'1 gennaio 1980 sono abrogate le seguenti leggi regionali; 18 gennaio 1973, n. 5; 18 dicembre 1973, n. 43; 18 dicembre 1973, n. 45; 18 dicembre 1973, n. 46; 26 agosto 1974, n. 44; 19 dicembre 1974, n. 53; 30 maggio 1975, n. 37; 23 gennaio 1976, n. 3; 8 luglio 1976, n. 27; 22 novembre 1976, n. 50; 13 maggio 1977, n. 20.
Dalla stessa data cessano di avere efficacia, limitatamente agli aspetti rientranti nelle attribuzioni regionali, la legge 2 agosto 1952, n. 1221 modificata con la legge 29 novembre 1971 n. 1080 ed i conseguenti provvedimenti nazionali e regionali, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 58.
Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nelle leggi regionali 11 ottobre 1972 n. 9 e 22 giugno 1978, n. 18, per quanto riguarda i servizi pubblici di linea automobilistici, filoviari e tranviari per viaggiatori.
Art. 60
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è fissata al 1 gennaio 1981.
Gli affari in corso alla predetta data e relativi alle anzidette funzioni sono trasmessi agli enti delegati con apposito elenco, da comunicare, per estratto, a tutte le parti interessate al procedimento. Ai predetti enti e altresì fornita la documentazione concernente i precedenti di singoli affari, ove risulti indispensabile all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 61
La concessione di autofiloservizi di bacino e interbacino di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 è soggetta, in deroga a quanto stabilito dalla tariffa allegata alla legge regionale 23 agosto 1979 n. 26, alla tassa fissa di concessione di L.5.000.
Le domande per la concessione dei servizi di cui al comma precedente, nonchè quelle rivolte ad ottenere la concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge, sono presentate alla Regione o agli enti ed organi delegati.
Art. 62
La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2, è esercitata da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricato.
Incorrono nella sanzione pecuniaria di cui al successivo comma, coloro che:
- esercitano i servizi in modo difforme da quanto stabilito dai relativi atti di concessione;
- esercitano servizi di linea per viaggiatori, senza averne ottenuta la prescritta concessione;
- svolgono servizi di noleggio di rimessa senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
La misura della sanzione è prevista da un minimo di L.50.000 ad un massimo di L.500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.
I fatti che comportano le violazioni di cui al secondo comma sono contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione delle controdeduzioni alla Giunta regionale.
Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il Presidente della Giunta regionale commina con proprio decreto la sanzione pecuniaria.
La Giunta regionale si pronuncia sulle controdeduzioni nel termine di trenta giorni. In caso di rigetto, il Presidente della Giunta regionale emette il decreto con la relativa sanzione.
E' istituito, nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di trasporti, comminate per le violazioni di cui al presente articolo.