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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
A partire dall'esercizio finanziario 1980, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla presente legge:
a) concessione di contributi agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori per le spese d' investimento di cui al precedente articolo 38, primo comma, punto 1);
b) acquisto di veicoli da assegnare agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma del precedente art. 38, primo comma, punto 2);
c) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti e di imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma degli artt. 14, 42 e 58 della legge;
d) rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui al precedente art. 8, nonchè delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, concernenti spese d' investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione della approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento alla intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell' art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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