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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE
Espandere area tit2 Titolo II - ORDINAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI E FILOVIARI DI LINEA
Chiudere area tit3 Titolo III - INTERVENTI FINANZIARI
Espandere area tit3-cap10 Capo I - OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Espandere area cap11 Capo II - provvede direttamente la Giunta medesima.
Espandere area cap12 Capo III - CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE
Espandere area tit4 Titolo IV - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE
Capo I
PRINCIPI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna riconosce al sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione il carattere di servizio sociale primario e di importante strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e socio - economico dell'area regionale, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.
La Regione Emilia - Romagna orienta la propria attività, attraverso il metodo della programmazione e della partecipazione, per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) assicurare alla popolazione l'accessibilità e la fruibilità del territorio;
2) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva ad un ruolo fondamentale;
3) riqualificare la rete viaria regionale, attraverso la ristrutturazione o la costruzione di nuove infrastrutture e la dotazione di idonee attrezzature e servizi, sulla base degli obiettivi di cui al precedente punto 2);
4) promuovere, anche d' intesa con le altre Regioni, lo sviluppo della ricerca tecnologica applicata ai trasporti;
5) perseguire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico nonchè la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;
6) sostenere la gestione pubblica consortile dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito dei bacini di traffico;
7) sostenere l'impresa privata di trasporto pubblico per viaggiatori, sia singola che associata, quando costituisca utile strumento di integrazione della gestione pubblica;
8) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
9) attuare il decentramento delle proprie funzioni amministrative mediante delega agli enti locali, ai sensi dell' art. 118, 3 comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 57, 1 comma dello statuto regionale.
Art. 2
Il servizio pubblico di linea per trasporto persone, di interesse regionale e locale, si struttura in reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto svolgentisi prevalentemente all'interno di un bacino di traffico, servite direttamente o tramite coincidenze mediante uno o più modi di trasporto.
In tale complesso si distinguono, ai fini della presente legge, i seguenti tipi di servizi:
a) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi ed esercitati con frequenza elevata e fermate ravvicinate;
b) servizi di bacino: servizi diversi da quelli indicati al punto a) e svolgentisi all'interno di un medesimo bacino di traffico;
c) servizi interbacino: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi i servizi interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.
I servizi sopraelencati, avuto riguardo alle loro caratteristiche, possono essere:
1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti, a normali condizioni di trasporto;
2) speciali: quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti e a condizioni atipiche di trasporto.
Rientrano, fra l'altro, fra i servizi speciali:
- le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli viaggiatori muniti di biglietto per il trasporto aereo;
- le linee riservate ai lavoratori di un determinato complesso industriale, agricolo o commerciale oppure al personale ed agli alunni di un determinato complesso scolastico;
3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche, siano svolti in periodi stagionali e rientrino nella competenza regionale a norma dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
4) occasionali: quando abbiano la finalità di far fronte a esigenze di utenza generate da eventi particolari e contingenti di durata comunque inferiore ad un mese;
5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico od all'adeguamento delle modalità d' esercizio, oppure siano riferiti all' utilizzazione di nuove tecnologie, e siano esercitati per periodi limitati.
Capo II
PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI
Art. 3
Il piano regionale integrato dei trasporti costituisce lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico o privato operante nell' ambito dei trasporti e delle vie di comunicazione d' interesse regionale;
c) concorre alla elaborazione e definizione del piano dei trasporti di interesse nazionale a norma dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
In base a quanto previsto dalla lettera c) del precedente comma ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi nazionali del settore, la Regione, nel quadro dei propri obiettivi programmatici per lo sviluppo economico e l'assetto territoriale dell'Emilia - Romagna, partecipa con il predetto piano alla definizione del sistema delle grandi linee di comunicazione ferroviaria, stradale, idroviaria, marittima ed aerea.
In particolare, il piano:
- considera la rete ferroviaria quale struttura portante del sistema dei trasporti ed in questa visione individua le linee ferroviarie di interesse regionale nonchè quelle da proporre, in quanto di prevalente interesse nazionale, per l'inserimento organico nella rete delle ferrovie dello Stato;
- considera la rete degli autofiloservizi come integrativa e complementare alla rete ferroviaria;
- considera la viabilità finalizzata alle esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio e prioritariamente connessa alla razionale organizzazione del trasporto pubblico;
- considera il trasporto merci una componente per la formazione del costo dei prodotti finiti; in quest' ambito individua nei centri di intermodalità merci gli strumenti idonei per favorire la razionale e rapida movimentazione delle merci nonchè come punto di incontro e di uso ottimale dei diversi modi di trasporto;
- considera il rilevante ruolo del porto di Ravenna nel sistema nazionale della portualità e ricomprende il piano regionale di coordinamento dei porti di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19;
- definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per l'organizzazione del traffico nei centri urbani e per un più razionale uso del territorio. Tali obiettivi concorrono alla formazione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla localizzazione degli insediamenti produttivi commerciali e dei servizi nonchè allo sfalsamento degli orari di utilizzazione degli stessi;
- delinea i criteri generali per l'impiego ottimale dei mezzi tecnici e delle risorse economiche e finanziarie da destinare ai trasporti pubblici, alla viabilità e alle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito del territorio regionale;
- determina i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi di noleggio con conducente e di ogni altro modo similare di trasporto, quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nelle aree di bacino;
- definisce il numero, la composizione nonchè le eventuali interconnessioni dei bacini di traffico previsti dal primo comma dell'art. 7;
- stabilisce i criteri relativi alla istituzione dei servizi interbacino compresi quelli interregionali di competenza regionale;
- stabilisce l'arco temporale di validità, i tempi intermedi, i mezzi finanziari, le modalità e gli strumenti di attuazione e individua altresì i relativi progetti poliennali di intervento;
- determina i modi e le procedure per la revisione e gli aggiornamenti del piano stesso.
Art. 4
Il piano regionale integrato dei trasporti è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio.
La Giunta regionale, nella impostazione e nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, è coadiuvata dalla competente commissione consiliare permanente e da un comitato composto da:
- un assessore regionale designato dalla Giunta, con funzioni di presidente. La Giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;
- sei membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- tre rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI, designati dalla medesima;
- due rappresentanti dell'URPER, designati dalla medesima;
- due rappresentanti della delegazione regionale dell'UNCEM, designati dalla medesima.
Funge da segretario un collaboratore regionale del dipartimento competente, nominato dal presidente del comitato.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i lavori di redazione del piano, la Giunta regionale può avvalersi di esperti esterni a norma degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 5
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, sottopone alla approvazione del Consiglio una relazione sulle linee di indirizzo programmatico da seguire nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, che costituiranno altresì direttiva per gli enti ed organi preposti e comunque interessati alla pianificazione dei trasporti di bacino anche per quanto riguarda le modalità procedurali per il raccordo tra gli stessi enti ed organismi.
La predetta relazione viene pubblicata preventivamente sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione, e per la consultazione e la discussione sulla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 38 dello statuto.
La relazione approvata dal Consiglio regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della relazione programmatica di cui al comma precedente la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, presenta al Consiglio il piano regionale integrato dei trasporti.
Art. 6
Il piano regionale dei trasporti, entro sei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, è recepito, particolarmente per quanto riguarda le infrastrutture ed impianti per il trasporto e le relative norme, dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione. All'atto della predetta approvazione si applicano le misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni contenute nel piano regionale relativamente alle infrastrutture per il trasporto di competenza statale costituiscono la base per le proposte, i pareri ed i provvedimenti regionali di cui agli articoli 11 e 81, 1 , 2 , 3 e 4 comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Capo III
BACINI DI TRAFFICO
Art. 7
Ai fini dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto, il territorio regionale si articola in bacini di traffico, intesi come unità territoriali a dimensioni pluricomprensoriali, entro le quali possa essere programmato e gestito in modo unitario ed efficiente un sistema integrato di trasporto.
I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale integrato dei trasporti.
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti vengono assunte, quali bacini di traffico, le circoscrizioni territoriali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, nonchè di Ravenna e Forlì costituenti un unico bacino.
Art. 8
Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relazione programmatica di cui all'art. 5, e sulla base della stessa, le Province ed il Circondario di Rimini sono delegati ad elaborare una proposta di piano dei trasporti di bacino.
A tal fine i Comitati comprensoriali e le Comunità montane, entro tre mesi dalla pubblicazione della predetta relazione, prospettano alle Province ed al Circondario di Rimini il quadro delle proprie scelte di programmazione economica e di pianificazione del territorio e dei servizi sociali e culturali nonchè delle esigenze di trasporto che ne derivano.
Il piano dei trasporti di bacino costituisce l'articolazione e la specificazione del piano regionale integrato dei trasporti e deve, fra l'altro, contenere:
- la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino, e delle relative infrastrutture;
- la determinazione della entità, delle caratteristiche, e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;
- le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;
- i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea nonchè fra detti servizi e quelli di piazza e noleggio con conducente;
- le previsioni economico - finanziarie d' investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.
Le Province ed il Circondario di Rimini, nella fase di elaborazione del piano, consultano le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche maggiormente rappresentative ed altri soggetti pubblici e privati portatori di interessi nella organizzazione dei trasporti di bacino.
La Giunta regionale, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, indice apposite conferenze per bacino di traffico allo scopo di verificare lo stato di elaborazione del piano di bacino.
A dette conferenze sono invitate le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, i Comitati comprensoriali e le Comunità montane interessate, nonchè il comitato di cui all'art. 4.
Entro il termine di cui al primo comma la proposta di piano di bacino è adottata dal Consiglio provinciale e dal Comitato circondariale e da questi trasmessa contemporaneamente alla Giunta regionale ed ai Comitati comprensoriali e alle Comunità montane interessati, i quali devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato parere entro i due mesi successivi.
La Giunta regionale, valutati i pareri espressi ai sensi del comma precedente e sentito il comitato di cui all'art. 4, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione il piano di bacino corredato dal proprio parere.
Art. 9
Il Consiglio regionale, quando ritenga che la proposta di piano di bacino non risponda alle linee di indirizzo programmatico indicate nella relazione di cui all'art. 5, la rinvia alle Province o al Circondario di Rimini assegnando un congruo termine di tempo per provvedere alle necessarie modificazioni.
I modi e le procedure per la revisione dei piani di bacino sono determinati dal piano regionale integrato dei trasporti.
Capo IV
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOFILOVIARIO DI LINEA PER PERSONE
Art. 10
La Regione Emilia - Romagna individua nell'istituto consortile fra gli enti locali lo strumento più idoneo per la gestione del trasporto pubblico in ciascun bacino di traffico.
A tal fine la Regione, nell'ambito dei principi fondamentali della vigente legislazione nazionale in materia di trasporti di interesse regionale e nel rispetto dell'autonoma potestà organizzatoria dei Comuni e delle Province, provvede ad emanare indicazioni e disposizioni di indirizzo finalizzate a conseguire la uniformazione dei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, nonchè ad adeguarli alle seguenti finalità:
- unificazione in un solo ente di gestione dei consorzi e delle relative aziende anche con conseguente unificazione dei rispettivi organi;
- rappresentanza diretta dei Comuni e delle Province consorziati nel massimo organo deliberativo del consorzio;
- strutturazione e funzionamento basati su criteri di massima agilità operativa, efficienza funzionale e produttività imprenditoriale.
Le indicazioni e le disposizioni d' indirizzo di cui al comma precedente verranno approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e comprenderanno anche uno schema di statuto - tipo.
La Giunta regionale formula la sua proposta previa consultazione della sezione regionale dell'ANCI, della sezione regionale dell'UNCEM, delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, dei Comuni capoluogo di provincia e degli altri Comuni che esercitano servizi di trasporto pubblico urbano sia in economia, sia tramite propria azienda speciale, sia in concessione ai consorzi di cui al precedente secondo comma.
I Comuni di cui sopra, al fine della elaborazione del piano di bacino di cui al precedente art. 8:
- potranno presentare proprie indicazioni e proposte per l'integrazione funzionale fra la rete urbana e quella extraurbana a norma del precedente art. 8, secondo comma;
- saranno consultati nel corso dell'elaborazione e prima della sua approvazione a norma e per gli effetti del quarto comma del citato art. 8;
- saranno invitati alle conferenze di bacino a norma e per gli effetti del sesto comma dell'art. 8.
Art. 11
I consorzi dei trasporti pubblici di bacino di traffico, una volta assunte le caratteristiche statutarie e funzionali di cui al precedente articolo, hanno diritto ad esercitare in via preferenziale, salvo quanto disposto dal successivo art. 12, secondo comma, il servizio di trasporto pubblico per persone su ciascuna delle linee facenti parte della rete autofiloviaria del bacino di competenza secondo la configurazione risultante dai rispettivi piani di bacino.
Il consorzio, previo assenso della Giunta regionale, può dare in appalto i servizi concessigli che non ritenga di gestire direttamente, semprechè l'appalto costituisca una riduzione del costo di produzione del servizio.
Le imprese appaltatrici di servizio di trasporto pubblico devono possedere comprovati requisiti di idoneità civile, tecnica e finanziaria.
Art. 12
Al fine di conseguire il diritto alla preferenza di cui al precedente articolo, i consorzi dei trasporti pubblici debbono adottare apposito atto deliberativo da cui risultino:
a) le linee per le quali viene richiesto il diritto di priorità;
b) i percorsi e le fermate relative;
c) i programmi di esercizio;
d) il materiale rotabile impiegato;
e) il quantitativo di personale necessario;
f) le previsioni economiche e finanziarie dell'esercizio.
Nel caso in cui la deliberazione di cui al precedente comma abbia per oggetto servizi concessi ad imprese private, il diritto di preferenza può essere riconosciuto se il concessionario privato non intende adeguare il servizio alle prescrizioni del piano di bacino e se l'assunzione del servizio da parte del consorzio risponde ad esigenze d' integrazione funzionale e di economicità.
Per i servizi che il consorzio intende dare in appalto, l'atto deliberativo deve riportare lo schema del contratto.
L'atto deliberativo di cui al precedente primo comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale in allegato alla domanda di ottenimento delle concessioni dei servizi.
La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e della documentazione allegata, procede al riconoscimento del diritto di preferenza e se necessario alla revisione delle esistenti concessioni, allo scopo di realizzare una organizzazione dei trasporti pubblici conforme al disegno operativo indicato nei piani di bacino.
L'atto deliberativo di cui al presente articolo dovrà essere reso conforme alle previsioni del piano di bacino approvato.
Art. 13
Salvo i casi di decadenza della concessione, ove i servizi esercitati da imprese private vengano assorbiti dal consorzio dei trasporti pubblici in forza dell'approvazione dell' atto deliberativo previsto dal precedente art. 12, il materiale rotabile e gli impianti di proprietà dell'impresa cessante, riconosciuti idoeni e necessari allhesercizio, passano al consorzio medesimo al prezzo d' uso stabilito d' accordo fra le parti.
In mancanza di accordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il collegio arbitrale esplica il proprio mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, e deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla costituzione.
Il subentrante è tenuto ad assumere il personale riconosciuto necessario, secondo le disposizioni vigenti, alle esigenze dei servizi di trasporto già gestiti dal soggetto cessante, nei limiti quantitativi e qualitativi dell'organico rideterminato ai sensi del successivo art. 17.
Entro tali limiti il personale di cui al comma precedente conserva l'anzianità effettiva di servizio maturata e la posizione giuridica legittimamente acquisita presso l'impresa cessata ed acquisisce il trattamento economico e normativo vigente nell'impresa subentrante: le relative quote del fondo di buonuscita maturate precedentemente dai singoli agenti sono trasferite al soggetto subentrante.
I crediti maturati dal predetto personale in dipendenza del precorso rapporto di lavoro sono opponibili in compensazione sul prezzo di uso concordato fra le parti o determinato dal collegio arbitrale, secondo le norme vigenti.
Art. 14
Per comprovati motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata di imprese private esercenti servizi pubblici di trasporto e previo parere favorevole dell'Amministrazione provinciale interessata, la Giunta regionale può procedere alla risoluzione consensuale delle relative concessioni pluriennali di servizio pubblico di trasporto.
Relativamente ai beni ed al personale delle imprese interessate, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.
Con contestuale atto deliberativo, la Giunta regionale stabilisce le modalità per la prosecuzione del servizio, provvedendo:
a) alla concessione del servizio ad altro soggetto, privato o pubblico, che ne abbia fatto richiesta e risulti idoneo;
b) all'affidamento convenzionale del servizio al consorzio di bacino, qualora non sia praticabile la concessione;
c) all'assunzione in gestione diretta del servizio, qualora non siano praticabili ambedue le precedenti forme.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche i conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari con il consorzio di bacino.
Nel caso previsto alla lettera c) l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche l'organizzazione, l' amministrazione e la direzione del servizio, nonchè la sua durata;
per tale durata si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 21.
Art. 15
Qualora i consorzi dei trasporti pubblici, adempiute le condizioni di cui al precedente articolo 10, non si avvalgano, nel termine fissato dalla Giunta regionale, del diritto di esercitare in via preferenziale il servizio pubblico per persone sulla rete autofiloviaria del bacino di competenza, o su parte di essa, i servizi medesimi, salva la continuazione dell'esercizio da parte delle imprese pubbliche o private attualmente esercenti, possono essere dati in concessione ai sensi della legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno ad imprese private, preferendosi nell'ordine i precedenti concessionari degli stessi servizi ed i concessionari di servizi finitimi.
Salva diversa indicazione del piano di bacino, non sono suscettibili di concessione ad imprese private, e pertanto rimangono in esercizio ai consorzi ai sensi della precitata legge n. 1822, i servizi in atto gestiti dai consorzi medesimi.
Art. 16
Nelle more del perfezionamento, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, della procedura amministrativa delineata negli artt. 11 e 12 della presente legge, continuano ad applicarsi, anche nei confronti degli esistenti consorzi dei trasporti pubblici, le norme contenute nella legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno e successive modifiche, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
Le concessioni provvisorie rilasciate agli esistenti consorzi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite, a decorrere dalle rispettive scadenze, in concessioni definitive ai sensi della precitata legge n. 1822; dette concessioni cessano di diritto con l'approvazione regionale dell'atto deliberativo di cui all'art. 12 della presente legge.
I servizi occasionali o sperimentali di cui rispettivamente ai punti 4) e 5) dell'art. 2 della presente legge, nonchè i prolungamenti di linee urbane nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino e fermo restando il regime di linea urbana, sono soggetti ad assenso preventivo, anzichè a concessione.
Capo V
REGOLE DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA
Art. 17
La Giunta Regionale determina, per ciascuna impresa pubblica o privata nonchè per ogni servizio in gestione diretta, esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di linea per persone, la dotazione organica del personale necessario e sufficiente alle esigenze dei servizi di trasporto pubblico compresi quelli integrativi ed accessori.
La Giunta regionale procede alla predetta determinazione, sentiti i soggetti interessati di cui al primo comma, all'atto di inizio di nuovi servizi o di introduzione di rilevanti modifiche ai servizi stessi.
Per i servizi esistenti la Giunta regionale procede alla determinazione delle dotazioni organiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ogni dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e di direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.
La dotazione organica è determinata sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, all'entità e tipologia del parco rotabile nonchè alle caratteristiche morfologiche, orografiche e urbanistiche dell'area servita.
La Giunta regionale adotta i parametri di cui al comma precedente sentita la competente commissione consiliare e riferisce annualmente alla stessa sulle determinazioni adottate.
La determinazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo valgono anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 Sito esterno.
Art. 18
Al fine di dare uniformità ed univocità alla rappresentazione dei fatti di gestione le imprese pubbliche e private, nonchè gli enti esercenti in gestione diretta pubblici servizi di trasporto autofiloviari di linea per persone di interesse regionale, redigono il conto consuntivo in conformità ai modelli e relative istruzioni all'uopo predisposti dalla Giunta regionale.
Il conto consuntivo di cui al comma precedente costituisce elemento essenziale di riferimento agli effetti amministrativi disciplinati dalla presente legge, ivi compresi gli interventi finanziari di cui al successivo titolo III, salva restando la vigente normativa civilistica e fiscale in materia di bilanci.
Art. 19
Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo trasmettono ai competenti uffici della Regione copia dei conti consuntivi dell' esercizio precedente corredati dai relativi allegati, unitamente alle relazioni degli amministratori e sindaci.
Detti soggetti sono altresì tenuti a fornire ai predetti uffici tutte le informazioni che potranno essere richieste in merito ai conti consuntivi.
Art. 20
Ogni impresa pubblica o privata nonchè ogni ente esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di persone deve comunicare alla Regione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del rispettivo responsabile della regolarità del servizio stesso. In mancanza di tale comunicazione, della regolarità del servizio risponde il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società od ente.
Art. 21
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, la Giunta regionale, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, qualora sussistano le ragioni di pubblico interesse che determinano la necessità della prosecuzione del pubblico servizio di trasporto, adotta in via d' urgenza i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio.
La Giunta regionale, per assicurare il ripristino del pubblico servizio, può adottare una delle seguenti forme:
a) affidamento coattivo del servizio ad una impresa pubblica o privata di trasporto della zona o, in carenza, di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo;
b) assunzione in gestione diretta del servizio attraverso la nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla organizzazione ed alla amministrazione del servizio stesso.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, la Giunta regionale predisporrà la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.
Con il provvedimento di cui al comma precedente viene determinato anche il corrispettivo per l'uso dei beni sopraindicati a favore dell'avente diritto.
Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.
Il soggetto requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento di cui al precedente articolo 13, secondo comma, da promuoversi su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.
Per il predetto personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 13.
Le forme straordinarie di gestione di cui al precedente secondo comma non possono superare la durata di due anni. Entro tale termine, la Giunta regionale procede alla definitiva disciplina organizzativa dei relativi servizi pubblici di trasporto sulla base anche delle indicazioni dei rispettivi piani di bacino, di cui al precedente art. 8.
Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo ed altresì in caso di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale previa contestazione può dichiarare la decadenza dell'esercente dalla concessione od assegnazione per i servizi non dismessi.
Art. 22
In caso di pubblica calamità che comporti la interruzione di pubblici servizi autofiloviari di linea o la necessità di potenziare i medesimi, la Giunta regionale o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, possono imporre agli esercenti dei predetti servizi l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazione alle condizioni che riterranno più opportune, stabilendo ove occorra la misura del corrispettivo da fare carico agli enti interessati, sentite le autorità competenti.
La determinazione dell'eventuale corrispettivo è disciplinata dalle norme di cui all'articolo precedente.
Titolo II
ORDINAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI E FILOVIARI DI LINEA
Capo I
CRITERI GENERALI
Art. 23
L'ordinamento tariffario regionale, nel rispetto dei principi posti dalle leggi - quadro statali, si ispira ai seguenti criteri direttivi:
- assunzione a carico della finanza pubblica della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici generali del servizio stesso;
- posizione a carico dell'utenza della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici individuali diretti del servizio stesso;
- omogeneizzazione dei livelli tariffari e delle condizioni di trasporto nell'area regionale;
- semplificazione delle tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;
- utilizzazione delle moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;
- armonizzazione non concorrenziale con le tariffe del sistema ferroviario.
Capo II
SERVIZI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 24
I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:
- di corsa semplice;
- di abbonamento settimanale;
- di abbonamento mensile.
A richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire l'introduzione sulle linee stagionali di una tariffa di andata e ritorno determinata con l'applicazione di una riduzione del 10% sulla tariffa raddoppiata di corsa semplice, fermi restando gli arrotondamenti previsti nelle tariffe di corsa semplice.
I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza fra le località servite, determinata in conformità ai seguenti criteri:
a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione o assegnazione, con esclusione delle eventuali deviazioni o diramazioni;
b) arrotondamento al chilometro intero più prossimo, salvo i casi di tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito, su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee;
c) applicazione, nel caso che il trasporto abbia inizio o termine in fermate per le quali non sia previsto il frazionamento di tariffa, del prezzo relativo alla distanza fra le fermate con frazionamento di tariffa alle quali le fermate senza frazionamento sono aggregate.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonchè per la applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
Le tabelle polimetriche devono contenere l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffa indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.
Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria, anche ai fini del riscontro dell'applicazione delle norme della presente legge.
Art. 25
Sui servizi di bacino e interbacino:
- il biglietto di ciascuna corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa;
- il biglietto di abbonamento settimanale è rilasciato dallhesercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido dal lunedì al sabato compreso per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero sui percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di abbonamento mensile è rilasciato dall' esercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido per un mese intero con esclusione delle domeniche e per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero su percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di andata e ritorno è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta nei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed è valido per il solo giorno di emissione.
Su motivata richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire, per particolari esigenze di lavoratori turnisti e senza variazione di prezzo, l'estensione della validità degli abbonamenti settimanali e mensili anche alla domenica, fissando le prescrizioni del caso.
Il viaggiatore provvisto di abbonamento ha diritto di utilizzarlo su tratte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La Giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la Giunta regionale provvede d' ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'utilizzazione dei biglietti d' abbonamento su percorsi promiscui e cumulativi.
Art. 26
Sui servizi di bacino ed interbacino il viaggiatore può portare con sè gratuitamente bagagli o colli di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensione non superiore a cm. 50x20x25.
Per gli altri bagagli o colli che il viaggiatore porti con sè entro il limite del peso massimo complessivo di Kg. 30 e per i quali la somma delle tre dimensioni non sia superiore a cm. 250, semprechè due di tali dimensioni non superino i cm. 50, si applica il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice.
Il trasporto di bagagli o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, ed è soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad apposita autorizzazione della Giunta regionale.
In ogni caso, il trasporto bagagli e colli è subordinato alla osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
La Giunta regionale può prescrivere l'obbligo per i servizi di bacino ed interbacino del trasporto dei bagagli e colli non accompagnati qualora non esistano per il trasporto dei medesimi altri servizi concessi a norma del codice postale.
Art. 27
La tariffa di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili nonchè del trasporto di bagagli e colli non accompagnati sui servizi pubblici di bacino e interbacino è stabilita almeno annualmente con atto amministrativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
La Giunta regionale formula la propria proposta sulla base dei principi e criteri generali indicati nell'art. 23 della presente legge, tenendo conto peraltro dei seguenti elementi particolari:
a) variazioni del costo medio regionale di produzione del servizio;
b) variazioni del reddito medio regionale per abitante;
c) percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria.
Art. 28
Le tariffe di cui ai precedenti articoli costituiscono il corrispettivo del trasporto e ricomprendono i relativi oneri fiscali in quanto dovuti nonchè ogni altro onere o diritto derivante dal contratto di trasporto compresi, per i bagagli ed i colli, quelli relativi alla loro custodia durante il viaggio ad esclusione dei diritti postali in quanto dovuti.
Capo III
SERVIZI URBANI
Art. 29
L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le seguenti tipologie:
- di corsa semplice;
- di abbonamento mensile o plurimensile impersonale per una o più linee della medesima rete, rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta;
- di abbonamento mensile nominativo per una o più linee della medesima rete, rilasciabile a lavoratori o studenti.
Il Comune può introdurre ulteriori tipologie di abbonamento previo assenso della Giunta regionale.
Per i servizi classificati urbani ai sensi dell'art. 2, 2 comma - lettera a) della presente legge, pur se svolgentisi in ambiti territoriali appartenente a comuni contigui, la Giunta regionale può autorizzare a richiesta dell'esercente, previo accertamento che l'organizzazione del servizio sia strettamente connessa con quella svolgentesi nell'ambito territoriale di un comune, l'adozione delle tariffe in vigore in quest' ultimo.
In ogni altro caso si applicano le tipologie e le tariffe previste per i servizi di bacino.
Art. 30
Sui servizi urbani è ammesso il trasporto di bagagli, pacchi e colli solo se accompagnati ed entro i limiti massimi di peso ed ingombro stabiliti dal Comune competente.
Il Comune predetto determina inoltre i limiti massimi di peso ed ingombro oltre i quali il viaggiatore è tenuto a pagare un corrispettivo del trasporto pari a quello di corsa semplice per viaggiatori.
Art. 31
I prezzi minimi per corsa semplice e per gli abbonamenti, compresi quelli di cui al secondo comma del precedente art. 29, sui servizi autofilotranviari urbani di competenza comunale sono stabiliti, ai fini del loro coordinamento con le tariffe dei servizi di bacino ed interbacino, con apposite direttive emanate dal Consiglio regionale almeno annualmente su proposte della Giunta, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 27.
La Giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di abbonamenti cumulativi dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino alla condizione che il prezzo complessivo non sia inferiore al prezzo dell'abbonamento relativo al percorso sui servizi di bacino ed interbacino maggiorato da una quota non inferiore al 50% di quello urbano.
Capo IV
NORME TARIFFARIE COMUNI AI SERVIZI URBANI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 32
L'ente locale che, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, intenda accordare a determinare categorie di utenti condizioni tariffarie più favorevoli, nella relativa deliberazione deve assumere il maggior onere corrispondente all'agevolazione accordata versandone trimestralmente l'importo all'impresa di gestione.
Art. 33
Ogni biglietto di viaggio deve indicare:
- l'impresa esercente;
- il percorso;
- la validità;
- il prezzo, salvo i casi di tariffa unica;
- le generalità del titolare di abbonamento nominativo.
Per i viaggiatori non muniti di valido documento di riconoscimento rilasciato da pubblica amministrazione, le imprese di gestione sono autorizzate a rilasciare una apposita tessera di riconoscimento previo rimborso da parte dell'abbonato del solo costo di emissione.
Le imprese di gestione non possono rilasciare carte di libera circolazione o facilitazioni di viaggio, salvo i casi previsti espressamente da leggi dello Stato.
I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino ed interbacino di interesse regionale sprovvisti di regolare biglietto devono corrispondere, oltre al prezzo della corsa, una soprattassa di L.5.000.
I proventi delle suddette soprattasse sono devoluti esclusivamente alle imprese di gestione e non possono essere destinati a ripartizione fra gli organi accertatori delle relative infrazioni.
Il numero delle infrazioni accertate e l'entità dei relativi proventi sono comunicati alla Regione.
Art. 34
Per i servizi speciali e di gran turismo la tariffa deve essere determinata in modo da risultare remunerativa del costo effettivo del servizio.
Non è ammesso il rilascio di abbonamenti per i servizi occasionali.
Sui servizi sperimentali la tariffa è determinata all'atto della relativa istituzione.
Art. 35
Le imprese di gestione stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalla presente legge.
Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:
- il trasporto dei bambini;
- i casi di esclusione dal trasporto;
- i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2 comma dell'art. 1679 del codice civile;
- la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;
- le modalità di presentazione dei reclami;
- il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
Il predetto regolamento è soggetto ad approvazione da parte della Giunta regionale e deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo permanente.
Art. 36
La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di documenti di viaggio, quali, fra gli altri, biglietti validi per fasce orarie o per fasce chilometriche o per numero di chilometri, determinandone i relativi prezzi.
Ad avvenuta positiva sperimentazione delle predette tipologie di documenti di viaggio da parte di almeno due consorzi e per almeno sei mesi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può renderle obbligatorie e permanenti su tutto il territorio regionale in aggiunta o in sostituzione di quelle stabilite dal precedente articolo 24.
Titolo III
INTERVENTI FINANZIARI
Capo I
OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Art. 37
In attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata ad effettuare nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori interventi finanziari per:
a) contribuire alle spese d' investimento;
b) contribuire alle spese di gestione;
c) disporre attività promozionale e di ricerca.
Capo II
provvede direttamente la Giunta medesima.
Art. 38
Gli interventi regionali di cui alla lettera a) del precedente articolo si realizzano attraverso:
1) la concessione di contributi finanziari, nella misura massima del 70% dell'importo ammissibile, nelle spese per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso;
La revoca delle funzioni regionali, delegate con la prepubblico di linea per viaggiatori e la contestuale assegnazione degli stessi in uso ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione dei veicoli medesimi a nome dei predetti esercenti ai sensi dell'art. 58, 7 comma del decreto 15 giugno 1959 n. 393.
I contributi per opere ed impianti di cui al precedente punto 1) possono essere concessi esclusivamente a favore di soggetti pubblici.
L'assegnazione in uso dei veicoli di cui al punto 2) può disporsi anche a favore di soggetti privati, purchè tali veicoli vengano destinati esclusivamente all'espletamento di servizi di linea di concessione regionale.
L'ammontare del contributo regionale concesso verrà, a cura del beneficiario, iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli veicoli secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i veicoli assegnati in uso ai sensi del precedente numero 2), considerando parificato all'ammontare del contributo regionale la spesa sopportata dalla Regione per l'acquisto diretto.
La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto pubblico o privato nella concessione, nè potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.
I veicoli di cui sopra non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione, che in ogni caso è subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.
In caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per venire destinato ad incrementare lo stanziamento di cui alla lettera b) del successivo articolo 57.
I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
I programmi poliennali o annuali per la realizzazione degli interventi predetti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La Giunta predispone la propria proposta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
I veicoli ammessi a contributo regionale o acquistati direttamente dalla Regione devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 17 - quarto comma del DL 13 agosto 1975, n. 377 Sito esterno, convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 Sito esterno.
I programmi di cui al presente articolo sono pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.
Art. 39
I soggetti interessati agli interventi devono presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, al competente dipartimento della Regione, apposita istanza rivolta al Presidente della Giunta regionale contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso di successivi esercizi.
Detti programmi e progetti devono trovare riscontro nelle previsioni del piano di bacino di cui all'art. 8 e comunque, in assenza del piano di bacino, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.
Art. 40
La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al punto 1) del precedente articolo 38, dispone la concessione dei contributi tenendo conto delle spese regolarmente deliberate.
Con l'atto di concessione può altresì disporre la erogazione di una rata d' importo non superiore al 50% del contributo concesso, a titolo di acconto.
La residua parte del contributo concesso viene erogata su presentazione della documentazione attestante la reale effettuazione della spesa.
Qualora il beneficiario del contributo non presenti detta documentazione entro il termine stabilito nell'atto di concessione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero delle somme erogate a titolo di acconto.
Quanto il contributo sia concesso per la esecuzione di lavori pubblici finalizzati alla costruzione di opere o impianti fissi, la Giunta regionale procede alla erogazione del contributo stesso con le modalità indicate all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976 n. 10.
Art. 41
I veicoli di cui al punto 2) del precedente articolo 38 vengono assegnati tenuto conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonchè delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi.
Agli atti per l'acquisizione e l'assegnazione dei veicoli predetti provvede la Giunta regionale.
Capo III
CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE
Art. 42
I contributi regionali di cui alla lettera b) del precedente articolo 37 vengono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che esercitano servizi pubblici di trasporto di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del precedente articolo 2, aventi le caratteristiche di cui al punto 1) del successivo terzo comma dello stesso articolo e di concessione regionale.
I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui al precedente articolo 23, e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati regionali, le risultanze aziendali dell'applicazione delle tariffe approvate dalla Regione e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di intervento; tale programma deve stabilire il riparto dei fondi disponibili tra i bacini di traffico e conseguentemente tra i soggetti pubblici e privati operanti nei singoli bacini.
La Giunta regionale formula la sua proposta entro due mesi dallhentrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
Il programma di riparto deve tener conto degli elementi oggettivi caratterizzanti la struttura di ciascun bacino di traffico e degli elementi che concorrono alla formazione dei livelli qualitativi della gestione.
A tale scopo lo stanziamento regionale viene ripartito per bacini di traffico secondo i seguenti parametri:
a) per tre decimi in rapporto diretto con la popolazione residente nei comuni compresi nell'ambito di ciascun bacino di traffico (quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello di approvazione della legge di bilancio) e con la superficie territoriale dei comuni stessi;
b) per sette decimi proporzionalmente alla quota di costi non coperta direttamente dai ricavi dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini di cui sopra detta quota viene determinata, con riferimento alle percorrenze come previste dai singoli atti di concessione nell'ambito di ciascun bacino di traffico, dalla differenza tra il costo economico di produzione standardizzato del servizio ed il ricavo presunto del traffico di bacino.
Il costo standardizzato regionale del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica e sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione.
Il ricavo presunto del traffico di bacino viene determinato annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica in base all'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 27 tenendo conto della entità e tipologia dell'utenza di ogni singolo bacino di traffico desunte da dati storico - statistici e comprensivo di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.
La eventuale differenza tra il costo economico standardizzato del servizio e il ricavo presunto del traffico verrà corretta in relazione alla eventuale insufficienza dello stanziamento regionale disponibile, attraverso un parametro inversamente proporzionale al coefficiente medio di utilizzazione dei veicoli nell'ambito di ciascun bacino.
La determinazione del contributo regionale da assegnare ad ogni singolo soggetto pubblico o privato viene effettuata applicando per ciascuna gestione i parametri di cui alla precedente lettera b), con adeguati correttivi considerando la qualità del servizio offerto e le condizioni ambientali in cui lo stesso viene prodotto.
I predetti contributi non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione.
L'importo del contributo che a seguito di esame del conto consuntivo di cui all'art. 18 risultasse eccedere il disavanzo, è considerato quale acconto sui contributi regionali per gli esercizi successivi.
La erogazione dei contributi, di cui sopra, ai singoli soggetti pubblici o privati è subordinata all'accertamento della regolarità dei servizi esercitati, ivi compreso il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali.
Il programma di intervento di cui al terzo comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 43
I soggetti pubblici e privati interessati al programma regionale di intervento finanziario di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferiscono i programmi stessi.
La domanda deve essere corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato, di cui al precedente articolo 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativi all'esercizio in corso ed a quello successivo, nonchè degli altri documenti necessari per la valutazione dei parametri di cui al precedente articolo 42, ottavo e nono comma.
La domanda predetta va rivolta al Presidente della Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati in unica soluzione, anche anticipata.
Titolo IV
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I
OGGETTO E DESTINATARI
Art. 44
Sono delegate alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini le seguenti funzioni amministrative concernenti i servizi pubblici di trasporto autofilotranviario di linea per persone, classificati di bacino o urbani ad estensione intercomunale ai sensi del precedente articolo 2:
1) l'emanazione degli atti di legittimazione all'esercizio del servizio ed alla costruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso preordinate, e in particolare:
a) le concessioni di costruzione o di esercizio delle tranvie;
b) le concessioni di costruzione o di esercizio di filovie;
c) le concessioni delle autolinee per il trasporto viaggiatori;
2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, e in particolare:
a) l'approvazione degli orari e delle fermate;
b) l'approvazione dei prontuari tariffari;
c) l'approvazione dei regolamenti aziendali interni ed esterni;
d) la visita sopralluogo dei percorsi e la dichiarazione di idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea;
e) l'intervento nelle inchieste per incidenti e l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie;
f) l'autorizzazione alla immissione, compresa la eventuale deroga alla colorazione, degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;
g) l'autorizzazione all'alienazione degli autoveicoli adibiti al servizio di linea;
h) il nulla - osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea;
i) le visite periodiche ad impianti ed attrezzature per accertare la persistenza dell'idoneità al servizio di trasporto;
l) gli interventi per la repressione dell'abusivismo;
m) l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sugli autobus di linea;
n) la segnalazione ai competenti organi dello Stato delle circostanze di fatto relative alla violazione delle norme di sicurezza;
o) il rilascio delle attestazioni periodiche di regolarità dell'esercizio;
3) la valutazione degli effetti derivanti da interferenze con altri servizi di trasporto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
4) il controllo sulla regolarità della gestione aziendale;
5) il controllo sull'osservanza degli obblighi di trasporto postale, in collaborazione con gli organi statali competenti;
6) la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori ed in particolare l'adozione degli atti seguenti:
a) la decisione sui ricorsi degli agenti avverso il cambiamento di qualifica;
b) la determinazione della misura delle trattenute sugli stipendi per risarcimento danni cagionati alle imprese dai relativi dipendenti;
c) la nomina del consiglio di disciplina;
d) l'approvazione delle eccezioni ai limiti di età per le assunzioni di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento (allegato A) approvato con RD 8 gennaio 1931, n. 148;
7) l'adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti, previsti dalla presente legge:
a) l'elaborazione e l'adozione della proposta di piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 8;
b) il rilascio dell'assenso all'appalto di servizi di trasporto, di cui all'articolo 11, secondo comma;
c) il riconoscimento del diritto di preferenza di cui all' articolo 12;
d) la ricezione della comunicazione del nominativo dei responsabili della regolarità del servizio, di cui all'articolo 20;
e) i provvedimenti d' emergenza per assicurare il ripristino dei servizi, di cui all'art. 21, salva l'immediata comunicazione alla Giunta regionale di eventuali maggiori spese;
f) l'imposizione agli esercenti di servizi pubblici dell' obbligo di assicurare le comunicazioni in caso di pubbliche calamità, di cui all'art. 22;
g) l'assenso all'introduzione sulle linee stagionali di tariffe di andata e ritorno ed all'arrotondamento in deroga della distanza di riferimento, nonchè la ricezione delle tabelle polimetriche, di cui all'art. 24, secondo comma, terzo comma - lett. b) ed ultimo comma;
h) l'assenso all'estensione domenicale della validità degli abbonamenti settimanali e mensili e la promozione di accordi per l'emissione di titoli validi per tratte comuni a più linee, di cui all'art. 25, secondo e terzo comma;
i) l'autorizzazione di trasporto bagagli e colli non accompagnati, di cui all'art. 26, terzo comma;
l) l'assenso all'introduzione, da parte dei Comuni, di ulteriori tipologie di abbonamento nonchè l'autorizzazione all'adozione di tariffe comunali, su linee intercomunali, di cui all'art. 29, 2 e 3 comma;
m) l'autorizzazione all'adozione di abbonamenti cumulativi, di cui all'art. 31, 2 comma;
n) l'approvazione dei regolamenti adottati dalle imprese di gestione riguardanti le condizioni particolari di trasporto, di cui all'art. 35 - ultimo comma;
o) la proposta di adozione sperimentale di nuove tipologie di documenti di viaggio, di cui all'art. 36 - 1 comma;
p) la ricezione e l'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti destinatari dei contributi finanziari o della assegnazione dei beni di cui agli artt. 38 e 42 della presente legge, e loro trasmissione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.
Art. 45
Sono, infine, delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini, nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza di cui all'art. 85, 1 comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, operato dai competenti uffici dello Stato, di cui all'art. 86, 3 comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 46
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali concernenti:
a) la concessione per l'esercizio delle autostazioni, compresa l'approvazione del regolamento di funzionamento e la determinazione delle relative tariffe;
b) la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio degli autofiloservizi urbani che si svolgono esclusivamente nell'ambito territoriale del comune, ad eccezione della vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli che è rimasta alla competenza degli organi dello Stato.
Restano ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporti in concessione decentrata a norma del
DPR 28 giugno 1955, n. 771 Sito esterno, a titolo equiparato di delega regionale.
Capo II
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA
Art. 47
Le funzioni delegate con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 48
L'esercizio delle funzioni delegate dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere e dei servizi;
- promuovere la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 49
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate i soggetti destinatari della delega determinano, con atto motivato dei rispettivi consigli, la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 50
In caso di inerzia dell'ente o dell'organo delegati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 51
La revoca delle funzioni regionali delegate con la pre- 27 sente legge è di norma attuata, mediante legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre mediante legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Art. 52
Gli enti e gli organi delegati debbono, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 53
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini destinatari delle deleghe.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge mansioni inerenti alle funzioni delegate e corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo delegati.
Art. 54
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nonchè di quelle subdelegate con la legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono a carico della Regione.
Gli enti ed organi delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta con dimostrazione analitica delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito dell'accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti ed organi delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire anche in via anticipata e per quote trimestrali.
Gli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono abrogati.
Art. 55
Per la redazione dei piani di bacino le Province e il Circondario di Rimini sono tenuti ad utilizzare i propri uffici e subordinatamente gli uffici dei consorzi di trasporto, dei Comuni interessati e delle aziende municipalizzate.
Per il personale dei predetti uffici si applicano le norme legislative e regolamentari relative alla omnicomprensività delle retribuzioni.
Eventuali incarichi esterni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 56
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, di cui al precedente art. 4, le Amministrazioni provinciali di Ravenna e Forli ed il Comitato circondariale di Rimini esercitano di comune intesa le funzioni delegate ai sensi dei precedenti articoli.
L'intesa, per quanto attiene le funzioni delegate ai sensi del precedente art. 44, ad eccezione del piano di bacino di cui al punto 7 - lettera a), deve intervenire entro trenta giorni dalla data di cui al successivo art. 60. Le relative deliberazioni degli organi delle Amministrazioni provinciali e del Circondario di Rimini sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualora l'intesa non intervenga entro il termine fissato al precedente secondo comma, provvede direttamente la Giunta regionale.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
A partire dall'esercizio finanziario 1980, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla presente legge:
a) concessione di contributi agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori per le spese d' investimento di cui al precedente articolo 38, primo comma, punto 1);
b) acquisto di veicoli da assegnare agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma del precedente art. 38, primo comma, punto 2);
c) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti e di imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma degli artt. 14, 42 e 58 della legge;
d) rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui al precedente art. 8, nonchè delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, concernenti spese d' investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione della approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento alla intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell' art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 58
La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 1980 ad erogare alle imprese private beneficiarie, alla data dell'1 gennaio 1978, una sovvenzione di esercizio per gli autoservizi di linea sostitutivi ed integrativi di ferrovie concesse e trasferiti alla competenza regionale ai sensi del
DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, in sostituzione dei contributi di cui al precedente art. 42, contributi pari alla sovvenzione di esercizio in atto al predetto 1 gennaio 1978, come risulta dai relativi decreti ministeriali per i servizi di competenza regionale.
I contributi di cui al comma precedente, potranno, per l'anno sopra indicato, subire variazioni in relazione alla quota di costi non coperta dagli introiti del servizio.
Le variazioni predette non potranno in ogni caso considerare costi e disavanzi superiori a quelli ammessi per lo stesso periodo dalle leggi nazionali per le aziende speciali di trasporto.
Art. 59
Con decorrenza dall'1 gennaio 1980 sono abrogate le seguenti leggi regionali; 18 gennaio 1973, n. 5; 18 dicembre 1973, n. 43; 18 dicembre 1973, n. 45; 18 dicembre 1973, n. 46; 26 agosto 1974, n. 44; 19 dicembre 1974, n. 53; 30 maggio 1975, n. 37; 23 gennaio 1976, n. 3; 8 luglio 1976, n. 27; 22 novembre 1976, n. 50; 13 maggio 1977, n. 20.
Dalla stessa data cessano di avere efficacia, limitatamente agli aspetti rientranti nelle attribuzioni regionali, la legge 2 agosto 1952, n. 1221 Sito esterno modificata con la legge 29 novembre 1971 n. 1080 Sito esterno ed i conseguenti provvedimenti nazionali e regionali, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 58.
Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nelle leggi regionali 11 ottobre 1972 n. 9 e 22 giugno 1978, n. 18, per quanto riguarda i servizi pubblici di linea automobilistici, filoviari e tranviari per viaggiatori.
Art. 60
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è fissata al 1 gennaio 1981.
Gli affari in corso alla predetta data e relativi alle anzidette funzioni sono trasmessi agli enti delegati con apposito elenco, da comunicare, per estratto, a tutte le parti interessate al procedimento. Ai predetti enti e altresì fornita la documentazione concernente i precedenti di singoli affari, ove risulti indispensabile all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 61
La concessione di autofiloservizi di bacino e interbacino di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 è soggetta, in deroga a quanto stabilito dalla tariffa allegata alla legge regionale 23 agosto 1979 n. 26, alla tassa fissa di concessione di L.5.000.
Le domande per la concessione dei servizi di cui al comma precedente, nonchè quelle rivolte ad ottenere la concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge, sono presentate alla Regione o agli enti ed organi delegati.
Art. 62
La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2, è esercitata da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricato.
Incorrono nella sanzione pecuniaria di cui al successivo comma, coloro che:
- esercitano i servizi in modo difforme da quanto stabilito dai relativi atti di concessione;
- esercitano servizi di linea per viaggiatori, senza averne ottenuta la prescritta concessione;
- svolgono servizi di noleggio di rimessa senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
La misura della sanzione è prevista da un minimo di L.50.000 ad un massimo di L.500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.
I fatti che comportano le violazioni di cui al secondo comma sono contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione delle controdeduzioni alla Giunta regionale.
Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il Presidente della Giunta regionale commina con proprio decreto la sanzione pecuniaria.
La Giunta regionale si pronuncia sulle controdeduzioni nel termine di trenta giorni. In caso di rigetto, il Presidente della Giunta regionale emette il decreto con la relativa sanzione.
E' istituito, nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di trasporti, comminate per le violazioni di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 dicembre 1979

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