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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, nell'ambito delle attribuzioni regionali di cui all'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi e interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps.
Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento in favore delle categorie protette previste da altre legge.
In particolare, le iniziative riguardanti l'apprendimento scolastico dei cittadini portatori di handicaps debbono essere parte integrante dei programmi predisposti dagli enti rispettivamente competenti per il diritto allo studio; deve essere altresì favorito il collegamento fra le attività di formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

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