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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 10
Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita cittadini che a causa del proprio handicap siano istituzionalizzati, o possano essere soggetti a rischi di istituzionalizzazione, o di altra forma di emarginazione sociale, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:
a) costruire, acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi;
b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali che richiedano una alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a 10, preferibilmente residenti nel territorio del Comune o della associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;
c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.

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