LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48
INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979
Art. 11
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Il programma è predisposto in collaborazione con le organizzazioni interessate e deve mirare ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.
La Giunta regionale definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali.