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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 12
Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo 3 la Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti fino alla concorrenza massima di L.1.000.000 per ciascun studente assistito per anno scolastico.
I Comuni che intendano avvalersi del contributo regionale inviano con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico la documentazione relativa al numero degli interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.
La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per gli esercizi 1980- 1981, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi in parola.

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