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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 13
I Comuni che intendano accedere ai contributi di cui all'articolo 6 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:
- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio e aventi validità annuale;
- il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascun intervento;
- la spesa presunta per ogni intervento.
I contributi potranno essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

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