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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 14
Per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 10 i Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con enti pubblici e privati.
I piani recano:
- la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;
- il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;
- il numero e la qualificazione del personale impegnato ove necessario per la realizzazione dell'intervento;
- la spesa presunta per ciascun intervento.
I finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono erogati con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27.

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