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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 15
Le richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 14, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 14, per ciascuno dei due settori di intervento, devono essere inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 13, non possono comunque essere superiori a 100.000.000 per ciascun progetto di intervento.
I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui all'articolo 14 non possono comunque essere superiori a 50.000.000 per singolo piano.

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