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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 6
Per realizzare le iniziative di cui al precedente articolo, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, promuovano e garantiscano la realizzazione di almeno uno dei singoli interventi:
a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;
b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole o associate di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;
c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo.
Detto intervento deve essere organicamente compreso in un complesso di provvedimenti assunti dagli enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati.
La Regione inserisce fra i criteri di priorità di cui all' art. 2, 2 comma, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, l'impegno di imprese artigiane, costituite in forma singola o associata, a mantenere per tutta la durata del mutuo concesso ai sensi della legge medesima, l'occupazione di soci handicappati o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti.

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