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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 8
I Comuni assicurano la partecipazione delle associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione ed alla verifica dei provvedimenti di cui al secondo comma del precedente art. 6; ed in particolare prendono contatti con le imprese e con la Commissione di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'articolo 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest' ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi.

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