Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, nell'ambito delle attribuzioni regionali di cui all'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi e interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps.
Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento in favore delle categorie protette previste da altre legge.
In particolare, le iniziative riguardanti l'apprendimento scolastico dei cittadini portatori di handicaps debbono essere parte integrante dei programmi predisposti dagli enti rispettivamente competenti per il diritto allo studio; deve essere altresì favorito il collegamento fra le attività di formazione professionale e l'inserimento lavorativo.
Art. 2
Gli obiettivi di cui al precedente articolo 1 si attuano in particolare mediante iniziative idonee a favorire:
a) l'istruzione secondaria superiore e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico speciale;
b) l'inserimento lavorativo;
c) il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.
Art. 3
Le iniziative rivolte a favorire l'accesso all'istruzione secondaria superiore e universitaria sono dirette a studenti portatori di handicaps residenti in Emilia - Romagna per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.
Le suddette iniziative hanno carattere integrativo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, e concernono: sussidi didattici, trasporti e assistenza individuale.
Art. 4
Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.
Art. 5
La Regione Emilia - Romagna assume iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di cittadini handicappati residenti in Emilia - Romagna con handicaps tali da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 Sito esterno.
Art. 6
Per realizzare le iniziative di cui al precedente articolo, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, promuovano e garantiscano la realizzazione di almeno uno dei singoli interventi:
a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;
b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole o associate di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;
c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo.
Detto intervento deve essere organicamente compreso in un complesso di provvedimenti assunti dagli enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati.
La Regione inserisce fra i criteri di priorità di cui all' art. 2, 2 comma, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, l'impegno di imprese artigiane, costituite in forma singola o associata, a mantenere per tutta la durata del mutuo concesso ai sensi della legge medesima, l'occupazione di soci handicappati o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti.
Art. 7
Alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, aventi fra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e non collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 Sito esterno, il contributo di cui all'art. 3 della suddetta legge è elevato al 75% del costo di acquisizione dell' area e al 100% degli oneri di urbanizzazione.
Alle imprese non insediate nelle zone di riequilibrio di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, che favoriscono l'inserimento lavorativo degli handicappati ai sensi del precedente comma, sono concessi contributi per l'acquisizione dell'area e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura, rispettivamente, del 50% e del 75%.
Resta fermo quanto disposto dal 1 comma dell'articolo 3 della legge regionale suddetta in ordine alla determinazione della spesa ammissibile.
Art. 8
I Comuni assicurano la partecipazione delle associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione ed alla verifica dei provvedimenti di cui al secondo comma del precedente art. 6; ed in particolare prendono contatti con le imprese e con la Commissione di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'articolo 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest' ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi.
Art. 9
I Comuni singoli o associati, mediante i servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, favoriranno la predisposizione di interventi idonei ad assicurare ogni forma di supporto all'inserimento dei cittadini handicappati e l'adattamento all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.
Art. 10
Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita cittadini che a causa del proprio handicap siano istituzionalizzati, o possano essere soggetti a rischi di istituzionalizzazione, o di altra forma di emarginazione sociale, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:
a) costruire, acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi;
b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali che richiedano una alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a 10, preferibilmente residenti nel territorio del Comune o della associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;
c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.
Art. 11
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Il programma è predisposto in collaborazione con le organizzazioni interessate e deve mirare ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.
La Giunta regionale definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali.
Art. 12
Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo 3 la Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti fino alla concorrenza massima di L.1.000.000 per ciascun studente assistito per anno scolastico.
I Comuni che intendano avvalersi del contributo regionale inviano con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico la documentazione relativa al numero degli interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.
La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per gli esercizi 1980- 1981, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi in parola.
Art. 13
I Comuni che intendano accedere ai contributi di cui all'articolo 6 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:
- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio e aventi validità annuale;
- il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascun intervento;
- la spesa presunta per ogni intervento.
I contributi potranno essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.
Art. 14
Per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 10 i Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con enti pubblici e privati.
I piani recano:
- la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;
- il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;
- il numero e la qualificazione del personale impegnato ove necessario per la realizzazione dell'intervento;
- la spesa presunta per ciascun intervento.
I finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono erogati con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27.
Art. 15
Le richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 14, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 14, per ciascuno dei due settori di intervento, devono essere inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 13, non possono comunque essere superiori a 100.000.000 per ciascun progetto di intervento.
I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui all'articolo 14 non possono comunque essere superiori a 50.000.000 per singolo piano.
Art. 16
Copertura finanziaria
Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, così ripartita:
a) per gli interventi di cui all'art. 3 di concorso nelle spese per l'inserimento scolastico: L.240.000.000, di cui L.100.000.000 nell'esercizio 1980 e L.140.000.000 nell'esercizio 1981;
b) per gli interventi di cui all'art. 4, per produzione e distribuzione di materiale didattico: L.100.000.000 di cui L.50.000.000 nell'esercizio 1980 e L.50.000.000 nell'esercizio 1981;
c) per gli interventi di cui all'art. 6, concernente contributi per l'inserimento lavorativo: L.2.500.000.000, di cui L.1.250.000.000 per l'esercizio 1980 e L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1981;
d) per gli interventi di cui all'art. 10 - lett. b) e c), concernenti contributi per l'integrazione sociale e la gestione di strutture residenziali diurne: L.1.080.000.000 di cui L.540.000.000 nell'esercizio 1980 e L.540.000.000 nell'esercizio 1981;
e) per il finanziamento relativo alla costruzione, all'acquisto o riattamento di appartamenti polifunzionali di cui alla lett. a) dell'art. 10 della presente legge: L. 500.000.000, di cui L.250 milioni nell'esercizio 1980 e L. 250.000.000 nell'esercizio 1981;
f) per gli interventi di cui all'art. 11, concernenti un programma di ricerche socio - epidemiologiche sugli handicappati: L.80.000.000 nel biennio 1980- 1981. Alla ripartizione di questi fondi si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del primo comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1980, dotati annualmente degli stanziamenti indicati per ciascuno degli interventi dal primo comma del presente articolo e mediante la utilizzazione di quota - parte dell'importo complessivo di L.13.000.000.000 che sul bilancio pluriennale 1979- 1981 è destinato al finanziamento di un progetto di legge " Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati " nell'ambito del programma 11 " altri interventi di carattere sociale " settore 03 - Sezione 5a Sicurezza Sociale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 dicembre 1979

Espandi Indice