LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 49
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 78 E 87 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 25, SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1979
Art. 2
L'art. 87, quarto comma, punto b) della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:
" b) il presidente raccoglie i voti prima dai tre componenti nominati dalla giunta e poi dai tre componenti eletti dal Consiglio regionale, cominciando ogni volta dal componente più giovane, quindi vota per ultimo ".