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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato21/06/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 49

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 78 E 87 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 25, SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1979

Art. 1
L'art. 78 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 29 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale nomina la commissione disciplinare, della quale fanno parte: a) un componente effettivo con funzioni di presidente e un supplente, eletti dal Consiglio regionale; b) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale. Ogni consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti; c) tre componenti effettivi e tre supplenti nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel caso che una o più organizzazioni sindacali rinuncino alla designazione e in ogni caso decorsi i venti giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio provvede ugualmente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti non designati. La commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti di cui alle lettere a) e b), nonchè quelli della lettera c) nominati dal Consiglio, sono scelti fra esperti di discipline giuridico - amministrative. L'incarico di componente della commissione non può essere attribuito ai consiglieri regionali, ai collaboratori appartenenti al ruolo regionale nonchè a quelli in posizione di comando o collocati a disposizione da altri enti. Ai componenti spettano i compensi e i rimborsi spese fissati nella Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49

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