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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 49

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 78 E 87 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 25, SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1979

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 78 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 29 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale nomina la commissione disciplinare, della quale fanno parte: a) un componente effettivo con funzioni di presidente e un supplente, eletti dal Consiglio regionale; b) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale. Ogni consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti; c) tre componenti effettivi e tre supplenti nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel caso che una o più organizzazioni sindacali rinuncino alla designazione e in ogni caso decorsi i venti giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio provvede ugualmente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti non designati. La commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti di cui alle lettere a) e b), nonchè quelli della lettera c) nominati dal Consiglio, sono scelti fra esperti di discipline giuridico - amministrative. L'incarico di componente della commissione non può essere attribuito ai consiglieri regionali, ai collaboratori appartenenti al ruolo regionale nonchè a quelli in posizione di comando o collocati a disposizione da altri enti. Ai componenti spettano i compensi e i rimborsi spese fissati nella Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49
Art. 2
L'art. 87, quarto comma, punto b) della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:
" b) il presidente raccoglie i voti prima dai tre componenti nominati dalla giunta e poi dai tre componenti eletti dal Consiglio regionale, cominciando ogni volta dal componente più giovane, quindi vota per ultimo ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 dicembre 1979

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