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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato09/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/08/1999

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 1983 n. 38

L.R. 13 dicembre 1993 n. 43

Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)

Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata

integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981 ,da

quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata

dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43: dispone in merito al pagamento della

tassa di abilitazione all'esercizio ventaorio, per la prima

volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile

per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione

all'esecizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli

importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle

tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la

tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella

dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune ecccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione

di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle

tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le

autorizzazioni rilasciate agli enti gestoridi pubbliche

fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla

ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991 Sito esterno, n.

230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per

tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituisce

pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e

successive modificazioni, ora priva di efficacia

Ai sensi del successivo art. 12, le norme della L.R. 25

gennaio 1974, n. 8 si possono considerare superate, tranne

quelle contenute agli articoli 8 e 9 che di seguito si

riportano:

" Art. 8

Ricorsi amministrativi

Il ricorso di cui all'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971,

n. 1 deve essere presentato entro 30 giorni al Presidente

della Giunta regionale.

Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data

di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è

ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di

calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395 nn. 2 e 3,

del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni

decorrenti rispettivamente dalla notificazione della

decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità

o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o

in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale

può sospendere per gravi motivi l'atto impugnato. "

" Art. 9

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente

articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione

giudiziaria nel termine di 6 mesi dalla data di

notificazione della decisione.

Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del

ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il

contribente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima

della notificazione della decisione stessa. "

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