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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato26/05/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/08/1999

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 1983 n. 38

L.R. 13 dicembre 1993 n. 43

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641 Sito esterno, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata

integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981 ,da

quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata

dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43: dispone in merito al pagamento della

tassa di abilitazione all'esercizio ventaorio, per la prima

volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile

per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione

all'esecizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli

importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle

tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la

tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella

dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune ecccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione

di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle

tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le

autorizzazioni rilasciate agli enti gestoridi pubbliche

fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla

ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991 Sito esterno, n.

230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per

tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituisce

pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e

successive modificazioni, ora priva di efficacia

Ai sensi del successivo art. 12, le norme della L.R. 25

gennaio 1974, n. 8 si possono considerare superate, tranne

quelle contenute agli articoli 8 e 9 che di seguito si

riportano:

" Art. 8

Ricorsi amministrativi

Il ricorso di cui all'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971,

n. 1 deve essere presentato entro 30 giorni al Presidente

della Giunta regionale.

Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data

di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è

ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di

calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395 nn. 2 e 3,

del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni

decorrenti rispettivamente dalla notificazione della

decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità

o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o

in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale

può sospendere per gravi motivi l'atto impugnato. "

" Art. 9

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente

articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione

giudiziaria nel termine di 6 mesi dalla data di

notificazione della decisione.

Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del

ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il

contribente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima

della notificazione della decisione stessa. "

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