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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 1983 n. 38

L.R. 13 dicembre 1993 n. 43

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle tasse
Art. 2 - Obbligo del pagamento
Art. 3 - Modalità di pagamento
Art. 4 - Riscossione coattiva
Art. 5 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative
Art. 9 - Ricorsi amministrativi
Art. 10 - Delega
Art. 11 - Decadenza e rimborsi
Art. 12 - Norme abrogate
Art. 13 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Oggetto delle tasse
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella TARIFFA (1)approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come modificato dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno.
Art. 2
Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.
Art. 3
Modalità di pagamento
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.
Art. 4
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali ... e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6

(già sostituito da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24, poi

modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Chi esercita unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto latto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi del comma 1 dellart. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dallart. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. ;
Art. 7

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)

Accertamento e definizione delle violazioni
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno - dai funzionari dell'Amministrazione regionale, appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchèè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997 . Sito esterno
3. Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 Sito esterno.
Art. 8
Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 Sito esterno e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge. Sito esterno
Art. 9

(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)

Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali ... devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 25 gennaio 1974, n. 8(2).
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10
Delega
Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1.
Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)

Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12
Norme abrogate
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 Sito esterno.
Art. 13
Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641 Sito esterno, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Art. 15
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata

integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981 ,da

quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata

dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43: dispone in merito al pagamento della

tassa di abilitazione all'esercizio ventaorio, per la prima

volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile

per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione

all'esecizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli

importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle

tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la

tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella

dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune ecccezioni, gli

importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione

di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle

tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del

20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le

autorizzazioni rilasciate agli enti gestoridi pubbliche

fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla

ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991 Sito esterno, n.

230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per

tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituisce

pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e

successive modificazioni, ora priva di efficacia

Ai sensi del successivo art. 12, le norme della L.R. 25

gennaio 1974, n. 8 si possono considerare superate, tranne

quelle contenute agli articoli 8 e 9 che di seguito si

riportano:

" Art. 8

Ricorsi amministrativi

Il ricorso di cui all'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971,

n. 1 deve essere presentato entro 30 giorni al Presidente

della Giunta regionale.

Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data

di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è

ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di

calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395 nn. 2 e 3,

del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni

decorrenti rispettivamente dalla notificazione della

decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità

o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o

in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale

può sospendere per gravi motivi l'atto impugnato. "

" Art. 9

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente

articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione

giudiziaria nel termine di 6 mesi dalla data di

notificazione della decisione.

Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del

ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il

contribente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima

della notificazione della decisione stessa. "

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