LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
(sostituito da art. 5 L.R. 24 ottobre 1983 n. 38 poi da art.
(modificato da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
(già sostituito da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24, poi
modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
(modificato da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata
integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981 ,da
quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.
La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata
dalle seguenti leggi regionali:
L.R. 1.12.1979,n. 43: dispone in merito al pagamento della
tassa di abilitazione all'esercizio ventaorio, per la prima
volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile
per uso di caccia.
L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione
all'esecizio venatorio.
L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli
importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle
tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la
tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella
dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.
L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli
importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.
L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune ecccezioni, gli
importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.
L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione
di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle
tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.
L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del
20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.
L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del
20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del
20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.
L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le
autorizzazioni rilasciate agli enti gestoridi pubbliche
fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla
ricerca e raccolta dei tartufi.
Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991 , n.
230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per
tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituisce
pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e
successive modificazioni, ora priva di efficacia
Ai sensi del successivo art. 12, le norme della L.R. 25
gennaio 1974, n. 8 si possono considerare superate, tranne
quelle contenute agli articoli 8 e 9 che di seguito si
riportano:
" Art. 8
Ricorsi amministrativi
Il ricorso di cui all'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971,
n. 1 deve essere presentato entro 30 giorni al Presidente
della Giunta regionale.
Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data
di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è
ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di
calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395 nn. 2 e 3,
del codice di procedura civile.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni
decorrenti rispettivamente dalla notificazione della
decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità
o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o
in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale
può sospendere per gravi motivi l'atto impugnato. "
" Art. 9
Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive di cui al precedente
articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione
giudiziaria nel termine di 6 mesi dalla data di
notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del
ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il
contribente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima
della notificazione della decisione stessa. "