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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato18/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/12/2003

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 6

(già sostituito da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24, poi

modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43 Sito esterno: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22 Sito esterno: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44 Sito esterno: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3 Sito esterno: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230 Sito esterno, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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