LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018
(già modificato da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24 infine
abrogato da art. 8 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30)
La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.
La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:
L.R. 1.12.1979,n. 43 : dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.
L.R. 17.5.1982, n. 22 : modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.
L.R. 24.10.1983, n. 38 : aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.
L.R. 23.11.1984, n. 51 : aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.
L.R. 25.11.1985, n. 26 : aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.
L.R. 21.12.1987, n. 44 : modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.
L.R. 16.12.1988, n. 51 : aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.
L.R. 15.12.1989, n. 45 : aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
L.R. 3.12.1990, n. 51 : aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.
L.R. 28.1.1991, n. 3 : dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.
Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.