Oggetto delle tasse
Obbligo del pagamento
01.
È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02.
La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
1.
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
2.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
4.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
4 bis.
La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
5.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.
Art. 3
Modalità di pagamento
1.
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.
Riscossione coattiva
1.
abrogato
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
1.
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Sanzioni
1.
Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.
2.
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3.
In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'
articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'
articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Accertamento e definizione delle violazioni
1.
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell'
art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale, appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2.
I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo n. 472 del 1997.
3.
abrogato
Riscossione e ripartizione delle
sanzioni amministrative
1.
abrogato
Ricorsi amministrativi
1.
abrogato
Delega
1.
abrogato
Decadenza e rimborsi
1.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa
2.
Il contribuente può chiedere
al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
3.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12
Norme abrogate
2.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla
legge 22 maggio 1913, n. 468.
Art. 13
Rinvio alle norme legislative dello Stato
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
2.
Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla
L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella
L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
4.
I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi
del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Art. 15
Entrata in vigore
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.