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LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle tasse
Art. 2 - Obbligo del pagamento
Art. 3 - Modalità di pagamento
Art. 4 - Riscossione coattiva
Art. 5 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative
Art. 9 - Ricorsi amministrativi
Art. 10 - Delega
Art. 11 - Decadenza e rimborsi
Art. 12 - Norme abrogate
Art. 13 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Oggetto delle tasse
1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella TARIFFA (1)approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall' art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158.
Art. 2

(prima aggiunti commi 01 e 02 da art. 8 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30, poi aggiunto comma 4 bis da art. 28 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Obbligo del pagamento
01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.
Art. 3
Modalità di pagamento
1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.
Art. 4
Riscossione coattiva
1. abrogato
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6

(già sostituito da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24, poi

modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi sostituito comma 3 da art. 29 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Art. 7

(già modificato comma 2 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi

sostituito comma 2 e abrogato comma 3 art. 8 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30)

Accertamento e definizione delle violazioni
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell' art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale, appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. abrogato
Art. 8
Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative
1. abrogato
Art. 9

(già modificato comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24;

infine abrogato da art. 8 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30)

Ricorsi amministrativi
1. abrogato
Art. 10
Delega
1. abrogato
Art. 11

(prima sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 13 agosto 1999 n. 24, poi modificato comma 2 da art. 30 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Decadenza e rimborsi
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa
2. Il contribuente può chiedere al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12
Norme abrogate
1. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
2. Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.
Art. 13
Rinvio alle norme legislative dello Stato
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall' art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall' art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
4. I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Note del Redattore:

La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43 Sito esterno: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22 Sito esterno: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26 Sito esterno: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44 Sito esterno: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51 Sito esterno: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3 Sito esterno: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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