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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 10
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di L.2.400.000.000, di cui L.1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e L.1.200.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 2.400.000.000, la Regione fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità, previsti sul bilancio pluriennale 1978-1981 (Programma 11 - Acquacoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca - Settore 02 - Sezione 3a) per lo stesso importo. La previsione di spesa di lire 600.000.000, indicata a carico del bilancio 1978, è trasferita nell'esercizio 1979. La previsione del quadriennio è così modificata: 1979 L.1.200.000.000; 1980/81 L.1.200.000.000.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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