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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 2
I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzioni di imbarcazioni da pesca;
b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzioni di apparati motori e trasformazione su imbarcazioni da pesca;
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana e relativi scarti di lavorazione;(1)
d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca;
e) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;
f) iniziative di studio, di progettazione, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il necessario sostegno tecnologico e sperimentale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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