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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 2 bis

(già aggiunto da art. 2 L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, poi

modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Contributo in conto interessi
Possono essere erogati contributi in conto interessi per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca per l'alimentazione umana, nonchè al trattamento ed alla trasformazione degli scarti di lavorazione;
b) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
c) investimenti per progetti di informatizzazione della gestione aziendale.
Le richieste dovranno riguardare progetti che comportino una spesa superiore a 51.645,69 Euro per le iniziative previste alla lettere a) e b), mentre per le iniziative previste alla lettera c) i progetti dovranno comportare spese per un importo complessivo superiore ai 25.822,84 Euro.
I contributi di cui al primo comma vengono erogati direttamente al beneficiario, sia esso un soggetto pubblico che privato, per un massimo di 10 anni, sugli interessi per mutui deliberati dai competenti organismi di credito.
La Giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interessi in misura che il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese poste a carico dell'operatore risulti pari a quanto disposto dalla normativa statale in materia, secondo quanto indicato dal tasso di riferimento per il settore interessato.
Per l'esame, la concessione, la liquidazione e la revoca del contributo in conto interesse, vengono applicate le procedure previste per l'esame, la concessione, la liquidazione e la revoca del contributo in conto capitale, ad eccezione delle percentuali di liquidazione della spesa, la quale viene erogata secondo quanto indicato al quarto comma a presentazione di copia dei finanziamenti stipulati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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