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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 3
I destinatari dei contributi, residenti o aventi sede nella regione Emilia-Romagna, possono essere:
a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l'acquacoltura, per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2;
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2;
c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, enti e società esercenti l'acquacoltura, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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