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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 4
Su proposta del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale della pesca e con il concorso della commissione consiliare competente, provvederà:
a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento;
b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all'art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per il quadriennio 1978-1981, nonchè alla ripartizione degli stanziamenti annuali;
c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all'art. 2 - lettere a), b), c), d) ed e).
Dai benefici di cui al successivo articolo 6 sono esclusi coloro che, per la stessa iniziativa, hanno fruito di contributo su altre leggi regionali.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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