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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 6

(già modificati comma 2 da art. 3 L.R. 2 dicembre 1988 n. 48,

comma 1 da art. 17 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15, poi

modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti dall'art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:
- 20% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b);
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e).
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e). Per le iniziative previste dalla lettera c) del precedente art. 2, quando le domande siano presentate da enti o da cooperative o da consorzi di cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata del 5%;
- 95% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera f).
Per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b), gli interessati potranno accedere ai benefici della presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a 1.032,91 Euro. In ogni caso, saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di altre forme di finanziamento agevolato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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