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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 7

(modificato comma 1 da art. 82 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Le domande di contributo vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio, corredate da:
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c) e d);
d) dichiarazione della competente autorità, che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;
e) relazione descrittiva analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche;
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga necessaria.
I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1979, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1° maggio 1977.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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