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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE (2)(3)

Art. 8

(abrogati commi 1, 2, 3, 6, 10 e sostituito comma 9 da art. 82 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato
abrogato
abrogato
Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:
- 50% del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;
- 40% del contributo, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 50% dell'ammontare complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo;
- 10%, alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato dalla Regione e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammesso a contributo.
Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.
abrogato
Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.
Per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati.
Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.
abrogato
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.
Art. 9

(modificato comma 2 da art. 82 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

I beni di cui all'art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di cinque anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di dieci anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.
In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Provincia, pena la revoca del contributo.
Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari a tante quote percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data della presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.

Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.

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