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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 2
I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzioni di imbarcazioni da pesca;
b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzioni di apparati motori e trasformazione su imbarcazioni da pesca;
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana e relativi scarti di lavorazione;
d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca;
e) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;
iniziative di studio, di progettazione, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il necessario sostegno tecnologico e sperimentale.

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