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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 6
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti dall'art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:
- 20% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b);
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e). Per le iniziative previste dalla lettera c) del precedente art. 2, quando le domande siano presentate da enti o da cooperative o da consorzi di cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata del 5%
-50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera f).
Per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b), gli interessati potranno accedere ai benefici della presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a L.1.000.000. In ogni caso, saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di altre forme di finanziamento agevolato.

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