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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 10
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di L.2.400.000.000, di cui L.1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e L.1.200.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 2.400.000.000, la Regione fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità, previsti sul bilancio pluriennale 1978- 1981 (Programma 11 - Acquacoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca - Settore 02 - Sezione 3a) per lo stesso importo. La previsione di spesa di lire 600.000.000, indicata a carico del bilancio 1978, è trasferita nell'esercizio 1979. La previsione del quadriennio è così modificata: 1979 L.1.200.000.000; 1980/' 81 L.1.200.000.000.

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