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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 3
I destinatari dei contributi, residenti o aventi sede nella regione Emilia - Romagna, possono essere:
a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l'acquacoltura, per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2;
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2;
c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, enti e società esercenti l'acquacoltura, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2.

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