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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 5
E' istituito presso la Regione un Comitato tecnico, nominato dal Presidente della Giunta, composto da:
- l'assessore competente, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dei Comuni rivieraschi, designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d' Italia (ANCI);
- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle centrali cooperative;
- il presidente della Consulta regionale della pesca;
- due rappresentanti della associazione italiana armatori;
- due esperti designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale;
- due collaboratori regionali, designati dalla Giunta, dotati di particolare competenza negli specifici settori di intervento.
Il Comitato tecnico regionale resta in carica per quattro anni e può essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un collaboratore regionale. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni vengono esercitate da un suo delegato scelto fra i membri del Comitato.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale sono a carico della Regione.

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