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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche nell'ambito delle proprie competenze, stanzia, per il quadriennio 1978- 1981, la somma di L.2.400.000.000 per contributi in conto capitale, per le iniziative di cui al successivo art. 2.
Art. 2
I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzioni di imbarcazioni da pesca;
b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzioni di apparati motori e trasformazione su imbarcazioni da pesca;
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana e relativi scarti di lavorazione;
d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca;
e) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;
iniziative di studio, di progettazione, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il necessario sostegno tecnologico e sperimentale.
Art. 3
I destinatari dei contributi, residenti o aventi sede nella regione Emilia - Romagna, possono essere:
a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l'acquacoltura, per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2;
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2;
c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, enti e società esercenti l'acquacoltura, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2.
Art. 4
Su proposta del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale della pesca e con il concorso della commissione consiliare competente, provvederà:
a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento;
b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all'art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per il quadriennio 1978- 1981, nonchè alla ripartizione degli stanziamenti annuali;
c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all'art. 2 - lettere a), b), c), d) ed e).
Dai benefici di cui al successivo articolo 6 sono esclusi coloro che, per la stessa iniziativa, hanno fruito di contributo su altre leggi regionali.
Art. 5
E' istituito presso la Regione un Comitato tecnico, nominato dal Presidente della Giunta, composto da:
- l'assessore competente, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dei Comuni rivieraschi, designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d' Italia (ANCI);
- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle centrali cooperative;
- il presidente della Consulta regionale della pesca;
- due rappresentanti della associazione italiana armatori;
- due esperti designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale;
- due collaboratori regionali, designati dalla Giunta, dotati di particolare competenza negli specifici settori di intervento.
Il Comitato tecnico regionale resta in carica per quattro anni e può essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un collaboratore regionale. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni vengono esercitate da un suo delegato scelto fra i membri del Comitato.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale sono a carico della Regione.
Art. 6
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti dall'art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:
- 20% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b);
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e). Per le iniziative previste dalla lettera c) del precedente art. 2, quando le domande siano presentate da enti o da cooperative o da consorzi di cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata del 5%
-50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera f).
Per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b), gli interessati potranno accedere ai benefici della presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a L.1.000.000. In ogni caso, saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di altre forme di finanziamento agevolato.
Art. 7
Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale, corredate da:
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c) e d);
d) dichiarazione della competente autorità, che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;
e) relazione descrittiva analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche;
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga necessaria.
I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge. Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1979, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1 maggio 1977.
Art. 8
Su proposta del Comitato tecnico, la Giunta regionale, sentito il Comitato di presidenza della Consulta regionale della pesca, con il concorso della commissione consiliare competente, provvede annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 30 agosto di ogni anno a partire dal 30 agosto 1979, e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorità e di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta regionale.
Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potrà contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute idonee ma non ammesse a contributo per l'insufficienza dei fondi stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative già ammesse.
Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c) e d) del precedente art. 2, il termine di sei mesi è riferito all'appalto dei lavori.
Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:
- 50% del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;
- 40% del contributo, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 50% dell'ammontare complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo;
- 10%, alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato dalla Regione e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammesso a contributo.
Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.
Nel caso di finanziamento d' impianti, l'imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi assunti dalla Regione.
Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.
Per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione e all' erogazione dei contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.
La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna per le iniziative a norma delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e comunicata all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione nei relativi registri.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.
Art. 9
I beni di cui all'art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di cinque anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di dieci anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.
In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, pena la revoca del contributo.
Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari a tante quote percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data della presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.
Art. 10
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di L.2.400.000.000, di cui L.1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e L.1.200.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 2.400.000.000, la Regione fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità, previsti sul bilancio pluriennale 1978- 1981 (Programma 11 - Acquacoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca - Settore 02 - Sezione 3a) per lo stesso importo. La previsione di spesa di lire 600.000.000, indicata a carico del bilancio 1978, è trasferita nell'esercizio 1979. La previsione del quadriennio è così modificata: 1979 L.1.200.000.000; 1980/' 81 L.1.200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 febbraio 1979

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