Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 2
Assemblea generale dell'associazioneComposizione
L'assemblea generale è organo deliberante dell'associazione ed è composta da 30, 40, 50 o 60 componenti, scelti tra i consiglieri dei comuni che compongono l'associazione e tra i consiglieri delle circoscrizioni comunali eletti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278 Sito esterno, determinati, sulla base della popolazione dell'associazione, secondo i seguenti criteri:
- associazione con popolazione fino a 60.000 abitanti: 30 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 60.000, fino a 100.000 abitanti: 40 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 100.000, fino a 300.000 abitanti: 50 componenti;
- associazione con popolazione oltre i 300.000 abitanti: 60 componenti.
Ai fini del calcolo della popolazione dell'associazione si tiene conto del numero degli abitanti di ciascun comune risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Espandi Indice