LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1
NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980
Art. 3
Elezione dell'Assemblea generale
L'assemblea generale è eletta in base alle seguenti disposizioni: ciascun consiglio comunale elegge un primo rappresentante e con successiva votazione, indetta, per tutti i consigli comunali dell'associazione, in un medesimo giorno e in un' unica sede concordati fra i sindaci, integra la composizione dell'assemblea. L'integrazione deve garantire che ciascun gruppo, complessivamente considerato nell'ambito dell'associazione, sia proporzionalmente rappresentato nell'assemblea. A tal fine a ciascun gruppo è assegnato un numero di componenti calcolato in proporzione alla somma dei voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei consigli eletti con il sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con il sistema maggioritario, meno i componenti eventualmente già assegnati in prima istanza al gruppo nell'elezione dei consigli comunali.
I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti dell'assemblea da assegnare a tale lista. Ciascun consigliere vota per un numero massimo di preferenze pari ai componenti dell'assemblea assegnati al proprio gruppo.
Nel caso in cui mediante la ripartizione come sopra determinata dei componenti dell'assemblea ai vari gruppi non si riescano ad assegnare tutti i componenti dell'assemblea da eleggere nella singola associazione di comuni, i restanti componenti vengono assegnati ai gruppi che hanno ottenuto i resti più alti.
Ciascun gruppo può presentare un numero di candidati pari a quelli che compongono l'assemblea; sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascun gruppo, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascun gruppo, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
Qualora il territorio dell'associazione di comuni comprenda una comunità montana, l'assemblea generale è composta dal consiglio della comunità integrato da cinque rappresentanti di ciascuno dei comuni non facenti parte della stessa, eletti con scheda limitata a tre nomi.
Se, in conseguenza dell'aggregazione alla comunità montana di uno o più comuni, si abbia un aumento di popolazione pari o superiore ad un terzo di quella della comunità montana, l'assemblea generale è invece eletta a norma dei precedenti primo, secondo, terzo e quarto comma.
L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la predisposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, la determinazione dei seggi assegnati a ciascun gruppo e la proclamazione degli eletti sono effettuate dai sindaci dei comuni dell'associazione, riuniti collegialmente sotto la presidenza del sindaco del comune col maggiore numero di abitanti.