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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 38
Gestione associata dei servizi sociali
Le associazioni dei comuni, le comunità montane e i comuni esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni di assistenza sociale, che, di norma, si articolano in ambiti distrettuali coincidenti con quelli di cui all'articolo 9.
L'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate prestazioni, in deroga all'obbligo dell'esercizio in forma associata stabilito dal precedente comma, possono essere erogate dal singolo comune:
- sussidi economici a qualsiasi titolo concessi;
- assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;
- gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per anziani e inabili in età lavorativa con bacino d' utenza comunale.
Per l'esercizio delle funzioni di eventuale competenza delle province, tra le stesse, le associazioni di comuni, le comunità montane e i comuni singoli si realizzano, mediante convenzione, opportune forme di collaborazione.
Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale.

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