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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 4
Durata in carica e rinnovo
L'assemblea generale si rinnova ogni 5 anni. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale ogni qualvolta vengano rinnovati uno o più consigli dei comuni associati corrispondenti a più della metà della popolazione complessiva dei comuni dell'intera associazione.
L'assemblea generale resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve comunque avvenire non oltre 6 mesi dal rinnovo dei consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del consiglio della comunità montana di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
Il componente eletto direttamente da ciascun consiglio comunale, ai sensi del primo comma del precedente art. 3, viene rinnovato ogni qualvolta venga rinnovato il consiglio comunale che lo ha nominato, che procede altresì alla sua sostituzione in caso di dimissioni, decadenza o morte.
L'assemblea generale elegge il presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 6.

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