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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 40
Servizio sociale
Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.
Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:
a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva di cui al precedente articolo 27;
b) interventi assistenziali rivolti alla popolazione in età lavorativa e in età senile, ivi compresi quelli connessi con l'attività di igiene mentale e di assistenza psichiatrica e medica di base di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

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