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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 41
Funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva
Le funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si articolano in:
- interventi di tutela e promozione sociale anche mediante: appoggio scolastico, interventi di assistenza e integrazione sociale rivolti agli adolescenti, attività di consulenza a favore di nubendi minori;
- interventi integrativi della famiglia effettuati anche mediante l'informazione e l'assistenza psicologica, l'erogazione di sussidi economici, la realizzazione di punti di emergenza e pronto intervento assistenziale, l'assistenza domiciliare, l'assistenza semi - residenziale a minori gravemente handicappati;
- interventi sostitutivi della famiglia effettuati anche mediante attività di affido preadottivo, adozione, affido familiare ed etero - familiare;
- vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori.

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