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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 43
Elezione e convocazione dell'assemblea generale
All'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio comunale elegge il primo rappresentante dell'assemblea generale; successivamente il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, d' intesa con i sindaci dei comuni associati, stabilisce il giorno e il luogo delle elezioni integrative. Provvede alla stampa ed alla distribuzione delle schede ai vari comuni, ripartendone le spese tra i medesimi.
Contestualmente alla suddetta elezione i consigli comunali eleggono i propri rappresentanti ad integrazione dell'assemblea della comunità montana, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 3.
In sede di prima elezione dell'assemblea generale, in deroga al disposto dell'art. 2, primo comma, i componenti della stessa possono essere scelti anche tra i consiglieri circoscrizionali non eletti a suffragio diretto. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma delle autonomie locali possono altresì essere scelti tra cittadini, in possesso dei requisiti per essere eletti a consigliere comunale, nel limite massimo di un terzo del numero totale dei componenti.
Nei 20 giorni successivi alla elezione, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca, nella sede comunale, la prima riunione dell'assemblea generale.
La prima convocazione dell'assemblea della comunità montana integrata è convocata entro lo stesso termine dal presidente della comunità montana.
La prima riunione è valida se ad essa partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

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