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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 44
Elezione del primo presidente dell'assemblea generale
In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, la prima elezione del presidente dell'assemblea generale ha luogo secondo le modalità previste nel presente articolo.
In sede di prima convocazione per l'elezione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea e la maggioranza dei voti dei componenti della stessa.
Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti.
Se all'adunanza non ha partecipato il numero di componenti prescritto ovvero nella votazione non si sono raggiunte le maggioranze richieste, si procede ad una seconda convocazione dell'assemblea entro i successivi 15 giorni.
In seconda convocazione per l'elezione occorre la presenza della maggioranza dei componenti l'assemblea e la maggioranza dei voti dei presenti.
Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è eletto il componente che ha riportato il maggior numero di voti.

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