LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1
NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980
Art. 47
Trasferimento della titolarità delle funzioni ai Comuni
In conformità alle disposizioni della presente legge e a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni, delle attrezzature per l'attribuzione alle unità sanitarie locali e l'utilizzazione del personale presso le stesse, si attua, ad avvenuto insediamento delle assemblee generali e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con atti del presidente della giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio regionale.
Fino all'emanazione, da parte del presidente della regione, degli atti di cui al primo comma le funzioni previste nel precedente art. 8 continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale.
A decorrere dalla data di adozione dei suddetti atti del presidente della giunta regionale sono sciolti i consorzi per i servizi sanitari e sociali.
Le funzioni regionali di assistenza sociale delegate ai suddetti consorzi sono svolte secondo le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 39.