LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1
NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980
Art. 47
Trasferimento della titolarità delle funzioni ai Comuni
In conformità alle disposizioni della presente legge e a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, il trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni, delle attrezzature per l'attribuzione alle unità sanitarie locali e l'utilizzazione del personale presso le stesse, si attua, ad avvenuto insediamento delle assemblee generali e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con atti del presidente della giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio regionale.
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Fino all'emanazione, da parte del presidente della regione, degli atti di cui al primo comma le funzioni previste nel precedente art. 8 continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale.
A decorrere dalla data di adozione dei suddetti atti del presidente della giunta regionale sono sciolti i consorzi per i servizi sanitari e sociali.
Le funzioni regionali di assistenza sociale delegate ai suddetti consorzi sono svolte secondo le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 39.