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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1980, n. 1

NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1980

Art. 48
Disposizioni finanziarie
Per l'esercizio finanziario 1980 e fino all'adozione degli atti di cui al precedente art. 47 da parte del presidente della regione, nei limiti della quota del fondo per l'assistenza sanitaria assegnata alla regione, si osserva quanto disposto dal quarto comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, salvo diversa normativa transitoria generale.
Le somme relative alle spese correnti da sostenere direttamente o tramite gli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale, sono ripartite mediante deliberazione della giunta regionale anche sulla base di piani economico - contabili predisposti dagli enti stessi in ordine ai quali questi ultimi presentano rendiconti trimestrali.
Il finanziamento per le spese in conto capitale avviene secondo quanto disposto dal piano sanitario regionale tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale.

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